Crisi, in casa arriva un nuovo bebè? In vostro aiuto arriva il Fondo di credito per i nuovi nati. Tra crisi e disoccupazione, l’arrivo di un nuovo bambino in famiglia porta con sé nuove esigenze e nuove spese. Nuovi nati: arriva il Fondo di credito.
Nuovi nati: arriva il Fondo di credito . Per sostenerle è stato istituito qualche anno fa, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari (Decreto legge n. 185/2008 – art. 4, comma 1 e 1bis).
Il Fondo è volto a favorire l’accesso al credito da parte dei genitori di figli nati o adottati negli anni 2012, 2013 e 2014, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari. In pratica lo Stato, tramite il Fondo, garantisce la banca in caso di insolvenza del beneficiario nella restituzione del prestito, fino al 50%dell’ammontare del finanziamento.
I finanziamenti ammissibili alla garanzia hanno un importo massimo per nuovo nato pari a 5.000 €, devono essere restituiti in un periodo massimo di 5 anni e possono essere utilizzati per qualunque tipo di spesa.
Il finanziamento deve essere richiesto con opportuna domanda, direttamente alle Banche o ad altri intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla nascita o all’adozione del bambino. I soggetti destinatari della norma sono anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
Nuovi nati: contenuto della domanda
Nella domanda da presentare va dichiarato:
-le proprie generalità e quelle del minore nato a adottato;
-l’esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se si esercita tale potestà da solo a insieme ad altro soggetto;
-in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell’altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.
La Banca, accertata l’ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull’erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l’importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.
È possibile estinguere il debito in un’unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L’arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.
In caso di insolvenza, si è soggetti alle ordinarie procedure esecutive per il recupero del credito.
Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca del finanziamento.
Nuovi nati: arriva il Fondo di credito – di Elisabetta Paladini
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