
L’articolo 1136 c.c., come modificato dalla riforma L.220/2012 distingue tre categorie di atti ciascuna delle quali richiede una maggioranza diversa. Quorum validità delle deliberazioni. Riforma condominio 2013
Quorum validità delle deliberazioni. Riforma condominio 2013. Vediamo quali sono:
-per gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione e per le riparazioni straordinarie di non grande entità, un numero di voti che rappresenti, in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio e ,in seconda riunione, la maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
-per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione e che non costituiscono innovazione, un numero di voti che rappresenti, in prima e seconda riunione, la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio . Con la riforma, tali quorum sono richiesti anche per la innovazioni cd. favorite, cioè quelle che il legislatore vuole promuovere, appunto con la riduzione dei quorum, perché relative alle opere volte a migliorare la sicurezza, la salubrità dell’edificio e degli impianti,ecc.
-per le innovazioni, infine, dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, un numero di voti che rappresenti, in prima e in seconda convocazione, ma maggioranza dei condomini e i due terzi del valore dell’edificio.
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