In un’assemblea di condominio a ciascun partecipante si deve riconoscere il diritto di manifestare la propria volontà sia con il voto, l’assenso, il dissenso o l’astensione, sia attraverso l’intervento durante la discussione.Voto in condominio. Riforma condominio 2013
Voto in condominio. Riforma condominio 2013. La lesione di tale diritto spiega effetti invalidanti non sulla costituzione dell’assemblea ma sulla deliberazione adottata, la quale resta impugnabile a noma dell’articolo 1137 c.c.
Nel condominio non è ammesso il voto segreto: ognuno vota in base alla sua titolarità e il valore millesimale attribuitogli.
Il voto in condominio si caratterizza per principio maggioritario, cioè dalla doppia maggioranza: quella per persone e quella per millesimi. Con l’attuale riforma, l’articolo 1136 c.c. ha richiesto determinati quorum indipendentemente dal tipo di assemblea, di prima o seconda convocazione: la prima dovrebbe essere normalmente costituita da tanti condomini che rappresentano i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. In tale assemblea le deliberazioni sono valide se approvate da un numero di voti che rappresentano la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
La seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata della maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzi del valore dell’edificio.
L’articolo 1136 c.c., facendo riferimento ad un determinato numero di partecipanti al condominio e a un determinato valore dell’edificio rappresentato dalle rispettive quote, comporta che ogni condomino intervenuto possa esprimere un solo voto.
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