
Quali sono le responsabilità dell’appaltatore? Responsabilità appaltatore. Contratto d’appalto
Responsabilità appaltatore. Contratto d’appalto. L’appaltatore è tenuto ad un’obbligazione di risultato e la natura della responsabilità per vizi e difetti non viene ritenuta nella colpa o nel dolo, ma nel carattere oggettivo del rischio di impresa.
Nei suoi confronti sarà sempre possibile esperire tanto un’azione di risarcimento di natura contrattuale quanto quella ex-contrattuale o aquilina per fatti illeciti, oltre che per particolari azioni previste dagli articoli 1667.1668,1669 c.c.
Inoltre l’articolo 1130 n.4) c.c. afferma che l’amministratore oltre a chiedere i provvedimenti cautelari, è abilitato anche a compiere tutti gli atti diretti alla conservazione della integrità delle cose comuni, con la conseguenza che il medesimo può esercitate, senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei condomini, sia l’azione di danno temuto, sia quella di cui all’articolo 1669 c.c. contro l’appaltatore al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato alle parti comuni dell’edificio nel caso di rovina di questo o gravi vizi di costruzione che ne mettano in pericolo la sicurezza.
Sussiste anche la legitimatio ad causam e ad processum dell’amministratore che, senza autorizzazione, può agire a tutela dei beni condominiali.
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