
L’articolo 1667 c.c., in materia di denuncia di vizi e difformità dispone che l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.Denuncia vizi e difformità. Appalto
Denuncia vizi e difformità. Appalto. Nel contratto d’appalto la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi che erano da lui conosciuti o riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.
Il committente deve denunciare all’appaltatore le difformità o i vizi, non facilmente riconoscibili, al momento della consegna, entro 60 giorni dalla scoperta. L’azione contro di lui si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. In virtù di quanto previsto dall’articolo 1668 c.c., il committente potrà chiedere o che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore ovvero che il prezzo sia congruamente diminuito, salvo poi il risarcimento dal danno in caso di colpa dell’appaltatore.
Del resto, possiamo dire che l’esecuzione dei lavori deve avvenire con l’osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività, ma anche che l’opera stessa, nella progettazione ed esecuzione, deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto. Ne consegue che l’appaltatore ha l’obbligo di consegnare l’opera conforme a quanto pattuito ed eseguita a regola d’arte.
Se il committente non accetta l’opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell’appaltatore, poichè, ai sensi dell’articolo 1667 c.c., primo comma, solo tale accettazione comporta la liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell’accettazione e consegna dell’opera non vengono in rilievo problemi di denuncia o prescrizione per i vizi rilevabili perchè se non fatti valere in corso d’opera, possono essere dedotti alla consegna.
Altro caso in cui può non esserci la denuncia è quello relativo al riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera e l’assunzione dell’impegno ad eliminarli da parte dell’appaltatore.
Inoltre, c’è da dire, che la presa in consegna dell’opera da parte del committente non equivale all’accettazione della medesima senza riserve. Bisogna distinguere, infatti, l’atto di consegna con l’atto di accettazione dell’opera. Il primo costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente. L’accettazione esige, al contrario, che il committente esprima il gradimento dell’opera con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell’opera e il conseguente diritto al pagamento del prezzo.
In caso di omesso completamento dell’opera, il committente dovrà fare ricorso ai principi generali in materia di inadempimento contrattuale.
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