
Danni dovuti a terzi da parte del condominio. Responsabilità del condominio per atti illeciti
Responsabilità del condominio per atti illeciti. I danni dovuti a terzi devono essere soddisfatti dal condominio, ossia da coloro che usufruiscono o sono proprietari di quel bene, secondo il concetto di proprietà parziaria. A loro volta, questi danni devono essere suddivisi in base alle varie tabelle in uso.
Dall’articolo 1123 c.c. all’articolo 1126 c.c. sono previsti una serie di criteri di riparto delle spese occorrenti per la manutenzione e la riparazione del bene in comune.
Ma attenzione perché qualora il danno e le spese necessarie per la riparazione delle parti comuni o per le singole proprietà esclusive abbiano la loro fonte non nella comproprietà del bene, ma in una particolare condotta, commissiva o omissiva di uno o più condomini, andrebbe affermata la responsabilità aquilina di questi ultimi. Così come il concorso di colpa del danneggiamento andrebbe regolato alla luce del disposto di cui all’articolo 2956 c.c., Per cui il condomino può chiedere il risarcimento integrale del danno a ciascuno dei coautori che ne risponderanno solidamente.
In caso di risarcimento danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello, la Suprema Corte ha stabilito che anche i danni provocati vanno riparti con le stesse proporzioni previste dalla legge per la riparazione del lastrico stesso.
Nel caso invece di risarcimento per atto illecito, dei danni arrecati ne risponde l’intero condominio secondo i criteri di riparto legali fissati dalla legge, salvo se nel corso del giudizio non viene riscontrata una particolare responsabilità di qualcuno di essi.
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