
L’amministratore è suscettibile di incorrere anche in responsabilità penale, quando commetta reati nell’esercizio delle sue funzioni. Responsabilità penale amministratore. Riforma condominio 2013
Responsabilità penale amministratore. Riforma condominio 2013. L’amministratore può incorrere in responsabilità penale quando commetta reati comuni nei confronti dei condomini, quali l’ingiuria (art. 594 c.p.) o la diffamazione (art. 595 c.p.).
Quest’ultimo reato può essere commesso dall’amministratore mediante affissione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, contenente la comunicazione della denuncia di un condomino da parte dell’amministratore stesso.
Altri reati comuni ravvisati a carico dell’amministratore sono stati la violazione di domicilio, ad es. quando l’amministratore si introduca nell’appartamento di un condomino contro la sua volontà per effettuare delle verifiche autorizzate da delibera. Infatti, in caso di resistenza del condomino l’amministratore dovrebbe adire l’autorità giudiziaria, o ancora l’appropriazione indebita di somme di spettanza del condominio, contemplata dall’art. 646 c.p.. L’amministratore può addirittura essere imputato di omicidio colposo o lesioni colpose a danno di condomini o di terzi quando siano derivate dall’omissione di misure di sicurezza degli impianti elettrici condominiali o da mancata effettuazione di lavori urgenti sulle parti comuni del condominio.
L ’amministratore è responsabile anche dell’uso di combustibili proibiti in via esclusiva. Sussiste responsabilità penale dell’amministratore anche nel caso di violazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, relativa all’inquinamento atmosferico, la quale impone l’obbligo di denunziare al Comando dei VV.FF. l’installazione di un nuovo impianto termico di potenza superiore alle 30.000 kcal/H o la trasformazione o l’ampliamento di un impianto preesistente.
L’amministratore è responsabile in caso di mancata richiesta del certificato provvisorio antincendio e della domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Inoltre, la Corte di legittimità ha espresso l’avviso di configurare penalmente responsabile l’amministratore colpevole di aver omesso gli obblighi assicurativi e contributivi per il personale alle dipendenze del condominio.
L’amministratore, infine, è anche tenuto a versare i contributi previdenziali per tutto il personale dipendente assunto.
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