
Gli interventi volti ad adeguare l’impianto elettrico condominiale sono diretti a garantire la sicurezza dell’impianto stesso. Sicurezza impianti elettrici in condominio. Ripartizione delle spese
Sicurezza impianti elettrici in condominio. Ripartizione delle spese. Si tratta di un intervento sulle parti comuni del condominio e come tale esso deve essere ripartito tra tutti i condomini. Sono quest’ultimi che devono provvedere a prevenire eventuali incidenti che possono riguardare tutte le persone che per un qualsiasi motivo si trovino a transitare nelle parti comuni dell’edificio.
La disciplina sulla sicurezza degli impianti è contenuta nella legge n.46 del 1990 e l’assemblea di condominio è tenuta a permettere l’applicazione delle prescrizioni in essa contenuti.
Di conseguenza l’assemblea non può permettere che l’amministratore violi tale legge, mentre può benissimo scegliere l’impresa a cui affidare i lavori di adeguamento, sempre che si tratti di impresa abilitata.
In particolare, con riferimento ai lavori di adeguamento dell’impianto ascensore alle norme di sicurezza europee alcuni giudici di merito hanno evidenziato come le spese dirette a predisporre tutti gli accorgimenti per il raggiungimento degli standard di sicurezza imposti dalla legge sono dovuti dai condomini a prescindere dall’uso che ciascuno di essi ne faccia.
Di conseguenza tali spese vanno suddivise tra i condomini in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà, compresi i proprietari degli appartamenti siti al piano terra.
Nel caso poi di inserimento di negozi nello stabile condominiale, si ritiene che questi anche se muniti di ingresso separato e del tutto autonomo da quello comune dell’edificio, ne costituiscono parte integrante. Ne deriva che i proprietari dei predetti negozi devono partecipare alle spese che interessano tutte le parti comuni dell’edificio per la cui comproprietà non risultano espressamente esclusioni nel regolamento di condominio.
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