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Scioglimento del condominio

25 Giugno 2013 by Redazione 5 commenti

delega assemblea

Lo scioglimento del condominio è regolato dall’articolo 61 disp. att. c.c..Scioglimento del condominio

 

Scioglimento del condominio. L’articolo  al primo comma afferma: “Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti a piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e  i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato”.

Scioglimento del condominio  In particolare, il comma secondo di tale articolo dichiara che la maggioranza assembleare per votare lo scioglimento viene determinata a norma del comma secondo del’articolo 1136 c.c. e che, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, lo scioglimento può essere chiesto all’autorità giudiziaria da almeno un terzo dei componenti che vogliono distaccarsi.

E’ importante sottolineare che tale ipotesi, costituisce la regola soltanto quando, ai fini dello scioglimento del condominio, non siano necessarie opere articolate, altrimenti la maggioranza necessaria per la delibera sarò quella prevista dell’articolo 1136, quinto comma c.c.

La Cassazione ha stabilito che tale norma non può applicarsi al caso inversi della fusione di più condomini: “Visto che l’articolo 61 disp. att. c.c. favorisce la trasformazione di un condominio complesso in condomini autonomi, è impossibile utilizzare analogicamente tale norma per giustificare l’ipotesi inversa, e cioè la fusione in un unico condominio di più edifici autonomi”.

Scioglimento del condominio – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: condominio

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Commenti

  1. laura dice

    11 Gennaio 2014 alle 15:06

    Salve volevo una semplice informazione…sono proprietaria di un appartamento in uno stabile di 11 appartamenti….3 dei proprietari hanno entrata completamente indipendente …due dei suddetti pero’ hanno il loro stabile attaccato al nostro…vorremmo sciogliere il condominio essendo una casa di corte ristrutturata…e’ possibile? Come dobbiamo muoverci? Grazie laura

    Rispondi
  2. Giuseppa dice

    30 Novembre 2017 alle 10:08

    Salve vorrei un informazione abito in corte dov’è avamo messo un amministratore però tutti i condomini siamo autonomi abbiamo solo il cortile in comune e la maggior parte vuole lo scioglimento del condominio ma alcun la minoranza non vuole cosa si può fare.grazie Giuseppa. Mi potreste rispondere sulla mia imail non sono la persona del commento precedente

    Rispondi
  3. Henia dice

    15 Luglio 2018 alle 23:11

    Condominio AMICO è veramente un eccezionale e evolutissimo gestionale. Con uno staff cortesessimo e valido professionalmente.

    Rispondi
  4. Daniela dice

    19 Aprile 2019 alle 14:55

    Salve, faccio parte di un un edificio con tre immobili. Il mio appartamento è al piano terra con ingresso indipendente e utenze autonome ( gas, riscaldamento, acqua, energia). Nel 2018 abbiamo costituito il condominio per risolvere delle questioni interne e per elaborare le tabelle millesimali. Rispetto a tale condominio io contribuisco alla dispersione del calore generato da una caldaia centralizzata (ma io ho la mia). Considerate le esorbitanti spese di gestione del condominio e la non obbligatorietà per edifici al di sotto dei 4 appartamenti, io ( che rappresento 1/3 del condominio) vorrei chiedere lo scioglimento e continuare a pagare solo la quota per la dispersione di calore e il costo dell’assicurazione dello stabile. è possibile?

    Rispondi
  5. RAFFAELE ADOLFO OLIVIERI dice

    22 Agosto 2021 alle 13:28

    E’ possibile sciogliere un condominio formato da due unità distinte e separate tra loro, che hanno in comune solo una aiuola sovrastante la zona box e qualche struttura portante.
    Grazie gradirei avere una risposta via e-mail se possibile.

    Rispondi

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