
Se, in un’assemblea condominiale, la mancata verbalizzazione è causa di annullabilità delle delibere e quindi suscettibile di perfezionamento con la decorrenza dei termini previsto dall’articolo 1137 c.c., come può essere rispettato il diritto d’informazione? Verbalizzazione delibere assembleari: obbligatorietà
Verbalizzazione delibere assembleari: obbligatorietà. Esso deve essere valutato sotto due aspetti diversi: il diritto d’informazione contingente e quello storico.
Il primo si riferisce alla formazione e perfezionamento della volontà assembleare, attraverso la giusta trasposizione con forma scritta dei requisiti di validità dell’assemblea e delle delibere da essa adottate; il perfezionamento avviene con la comunicazione ai condomini assenti del verbale dell’assemblea e la mancanza di un’opposizione giudiziale. La certezza del rispetto di tale diritto d’informazione si ottiene dalla sola trasmissione del verbale e non dall’indicazione orale dell’attività assembleare.
Il diritto d’informazione storico riguarda invece la validità temporale delle deliberazioni adottate dall’assemblea dei condomini che non subiscono alcuna trascrizione temporale. Ciò rende necessario avere un archivio storico dell’attività assembleare che solo un registro può garantire negli anni.
Insomma detto questo si comprende quanto sia importante, ma soprattutto obbligatoria la trascrizione di un verbale. Anzi, proprio su questo punto si è espressa anche la Cassazione con la sentenza 2101/1997 in cui evidenzia l’impossibilità di ricorrere alla prova testimoniale diretta a dimostrare una volontà assembleare difforme da quella indicata nel verbale proprio perché la delibera deve risultare in forma documentale. Il principio dettato da tale sentenza parte proprio dal principio di obbligatorietà della verbalizzazione.
Lascia un commento