La casa può essere comprata in cantiere, cioè prima che sia costruita. Questo acquisto viene definito “sulla carta” e, se da un lato presenta grandi vantaggi, dall’altro obbliga l’acquirente a prestare particolare attenzione.
Acquistare casa su progetto (Acquistare casa sulla carta)
I vantaggi consistono nella possibilità di acquistare un appartamento che, anche se all’inizio viene portato in visione sulla piantina, può essere nel corso di fabbricazione, modificato secondo le proprie esigenze, scegliendo la qualità e la tipologia degli accessori a seconda i propri gusti.
La particolare attenzione e vigilanza, invece, sono necessarie, visto che l’acquirente si impegna finanziariamente, anche per importi di rilievo, ad acquistare un bene di cui verrà proprietario solo successivamente rispetto ai tempi in cui gli è richiesto il pagamento di acconti di una certa consistenza.
Il rischio più frequente, nell’acquistare casa sulla carta, è quello di effettuare pagamenti anticipati che possono non essere seguiti dall’acquisto della proprietà dell’immobile promesso in vendita, a causa di situazione di crisi del costruttore (fallimento o altre procedure simili), che può non essere in grado di completare la costruzione o di trasferire la proprietà dell’immobile a favore del compratore.
Sino al 2005 il fenomeno delle famiglie che si impegnavano ad acquistare un immobile in costruzione e successivamente si trovavano coinvolte nella crisi di impresa del costruttore, aveva raggiunto grandi dimensioni.
Per questo motivo, il legislatore con la legge 2 agosto 2004 N. 210, e con il successivo D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122, ha introdotto un sistema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili. L’art. 2 della legge 210/2004 e l’art. 1 del DLgs. 122/2005 definiscono esattamente i presupposti in presenza dei quali devono trovare applicazione le garanzie a tutela degli acquirenti “sulla carta”.
La legge individua l’acquirente come la persona fisica che acquista l’immobile da costruire, o che ha stipulato un contratto diretto all’acquisto o al trasferimento, a sé o a un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire.
Non sono considerati acquirenti tutte le società o gli enti collettivi, siano essi personalità giuridica o meno.
Nel senso voluto dalla legge, acquirente è anche colui che si impegna economicamente nei confronti di una cooperativa per ottenere il trasferimento della proprietà di un immobile da costruire, anche quando ne sia socio.
Per la legge, il costruttore è l’imprenditore o la cooperativa edilizia che promettono in vendita o che vendono un immobile da costruire sia nel caso che siano gli stessi ad edificare direttamente, sia nel caso in cui la realizzazione dell’immobile sia dato in appalto a terzi. E’ indispensabile quindi, che sia un imprenditore anche quando il suo intervento si limiti alla sola attività commerciale di vendita dell’immobile costruito da terzi.
Acquistare casa sulla carta
Le norme di tutela riguardano la vendita di immobili sulla carta, che ancora non esistono, e si applicano sia sugli immobili a uso abitativo sia a quelli destinati a uso diverso. Hanno lo scopo di tutelare colui che vuole acquistare un’unità immobiliare di cui diventerà proprietario solo a lavoro ultimato. In questo caso l’acquirente che effettua inizialmente versamenti al costruttore, diventa finanziatore dell’immobile, senza l’adeguata garanzia prima del trasferimento definitivo della proprietà.
Bisogna specificare che è considerato immobile da costruire quello che si trova tra due precisi momenti del progetto di costruzione: momento iniziale e momento finale.
Il primo riguarda la richiesta al Comune del permesso di costruire, o altro titolo abitativo. Il secondo riguarda l’esistenza dei requisiti per il rilascio del certificato di agibilità.
Acquistare casa sulla carta – di Redazione
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