Acquistare casa: garanzia dei difetti e vizi. Quando si acquista una casa da un’impresa edile occorre fare attenzione a come e quando presentare la denuncia per far valere eventuali vizi e difetti della costruzione.
A seconda che il difetto riscontrato sia grave o lieve, differiscono i modi ed i tempi per far valere la relativa garanzia.
In caso di difetti gravi, l’art. 1669 c.c. dispone che se essi si presentano entro 10 anni dal compimento dell’opera devono essere denunciati entro 1 anno dalla loro scoperta.
Invece, in caso di difetti lievi, l’art. 1667 c.c. stabilisce che il committente deve presentare la denunzia entro 60 giorni dalla scoperta e comunque prima che siano trascorsi 2 anni dalla consegna.
Nell’ipotesi in cui la casa da acquistare non sia ancora completata e quindi sia in costruzione, una normativa del 2005 (d.lgs n.122/05) ha previsto che il costruttore debba stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni dell’immobile ed in caso di gravi difetti di costruzione.
L’assicurazione suddetta deve essere consegnata al compratore al momento della stipula del rogito e garantisce le parti strutturali dell’edificio come le murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e simili. Per gli altri vizi della costruzione si ricorre all’intervento del giudice.
Inoltre, la polizza trova applicazione solo qualora si acquisti una casa in costruzione o per la quale si sia richiesto il permesso di costruire.
Quindi, se l’acquirente della casa riscontra un vizio dopo l’acquisto della stessa occorre subito inviare al venditore una denuncia mediante raccomandata.
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