Quando vi accingete a cercare casa da soli senza l’ausilio di un professionista, l’agente immobiliare, dovete sempre effettuare dei controlli per evitare di avere spiacevoli sorprese dopo l’acquisto. Acquistare una casa: cosa controllare?
Acquistare una casa: cosa controllare? La prima cosa da controllare è la presenza di atti in base ai quali il soggetto che vende la casa è diventato, a sua volta, proprietario, ossia la presenza di un rogito notarile che attesti l’avvenuto acquisto dell’immobile da parte del venditore.
Bisogna poi farsi fare una visura presso l’Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei registri immobiliari) per controllare che il titolo di proprietà, oggetto del rogito notarile, sia stato trascritto a favore dell’odierno venditore. E’ necessario, quindi, che via sia una continuità nelle trascrizioni affinché si possa essere sicuri che colui che venda possa effettivamente disporre dell’immobile in oggetto.
Altra visura da effettuare è quella volta a accertare la presenza di iscrizioni ipotecarie o trascrizioni di esecuzioni immobiliari ( da poter verificare recandosi presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale del luogo in cui si trova l’immobile da acquistare), o anche di vincoli sull’immobile quali una servitù o un usufrutto. E’ chiaro che se dalle verifiche vi risulta ad esempio che l’abitazione è in vendita tramite asta giudiziaria potete decidere di parteciparvi.
Detto ciò, dovete sapere che anche per le case non nuove, ossia per quelle che sono già iscritte al catasto e che sono già state oggetto di un passaggio di proprietà, così come per le case di nuova costruzione, vi è la necessità che il venditore sia in possesso di tutta la documentazione amministrativa e tecnica, come pure che rilasci al compratore la garanzia sulla conformità degli impianti.
Acquistare una casa: garanzie sugli impianti
La materia delle garanzie sugli impianti ha subito nel corso degli anni una serie di modifiche che possiamo così riassumere :
– La L. 46/1990 “Norme per la sicurezza degli impianti” prevedeva che il proprietario dell’immobile o il committente doveva affidare ad un’impresa installatrice abilitata l’installazione e la manutenzione degli impianti tecnologici, ossia degli impianti di riscaldamento, condizionamento, elettrici, idrosanitari, gas ecc..; la suddetta impresa doveva poi consegnare al committente una dichiarazione di conformità, certificante il rispetto delle norme per l’installazione e la manutenzione, necessaria per poter ottenere il rilascio del certificato di agibilità dell’immobile(leggi l’articolo).
– La successiva Legge n. 10/1991 prevedeva la necessità di portare a conoscenza dell’acquirente la certificazione energetica e il certificato di collaudo degli impianti termici.
– Il D.P.R. n. 412/1993 prevedeva che l’occupante a qualsiasi titolo dell’immobile doveva provvedere alla manutenzione dell’impianto e alla consegna del libretto di impianto al nuovo proprietario dell’immobile.
– Il D.M. n. 37/2008 prevedeva che il venditore doveva rilasciare per iscritto al nuovo acquirente espressa garanzia del corretto funzionamento degli impianti( leggi l’articolo).
Sono poi intervenute delle modifiche e abrogazioni di una serie di articoli, cosicché oggi le normativa in materia può così riassumersi:
Per gli impianti tecnologici rimane fermo il fatto che essi debbano essere installati da imprese abilitate (tenute anche alla manutenzione straordinaria degli stessi) che a loro volta devono rilasciare la dichiarazione di conformità; inoltre, il proprietario o il committente sono obbligati alla conservazione di tutta la documentazione in quanto da consegnare alle imprese fornitrici di gas e luce. Non è, invece, più necessario che il venditore rilasci all’acquirente l’espressa garanzia del corretto funzionamento degli impianti.
Per concludere, se vi risulta la mancata trascrizione dell’atto di compravendita a favore del venditore dell’immobile o se vi sono iscrizioni ipotecarie o pignoramenti in atto vi conviene decidere se ne valga la pena concludere l’affare o interrompere le negoziazioni.
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