
Trust immobili. L’acquisto in trust di un immobile donato. Quando si acquista un immobile da un venditore che lo ha ricevuto in donazione, bisogna prestare attenzione: può succedere infatti di doverlo restituire ai legittimi eredi di chi lo ha donato. In alcune circostanze, può però venire in soccorso il trust.
Trust immobili. L’acquisto in trust di un immobile donato
Perché l’acquisto di un immobile proveniente da donazione può diventare un cattivo affare? In sostanza la donazione di un immobile va considerata come un’anticipazione dell’eredità da parte di chi dona; ad esempio, un genitore che dona la casa al figlio è come se gli anticipasse la quota di eredità. Pertanto l’erede ha la possibilità di annullare i passaggi di proprietà che hanno portato all’acquisto del bene.
Il trust può rappresentare una soluzione per il compratore: si tratta infatti di uno strumento per prevenire brutte sorprese. Nello specifico si tratta di un istituto giuridico risalente agli ordinamenti di common law: in Italia si può applicare sulla scorta della legge 364/1989 ratificata dalla Convenzione dell’Aia nel 1985 (il trust è stato riconosciuto nel nostro territorio nel 1992).
Il trust non è un contratto bensì un programma contenuto in un atto unilaterale: Il disponente, cioè colui che istituisce il trust, dà vita a un progetto, stabilisce la tabella di marcia e individua il trustee, ossia colui che lo realizzerà gestendo e disponendo dei beni che allo stesso vengono trasferiti.
Dunque il trustee è a tutti gli effetti il proprietario dei beni in trust, seppur alle condizioni dell’atto istitutivo. Il trustee ha il dovere di dar conto del proprio operato e non può disporre dei beni a titolo personale. Dall’altro lato, i beni in trust non possono essere toccati da ipotetici creditori del disponente né del trustee.
Trust immobili. L’acquisto in trust di un immobile donato – di Redazione
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