In tema di donazioni immobiliari fatte in vita dal defunto è recentemente intervenuta la legge n. 80 del 14.05.2005 che ha modificato la disciplina dettata in materia dagli articoli 561 e 563 del c.c. Donazioni immobili: disciplina.
Donazioni immobili: disciplina. La precedente disciplina prevedeva due punti fondamentali:
1) nel caso in cui i legittimari agivano con l’azione di riduzione, gli immobili erano restituiti liberi da ogni peso e ipoteca; colui al quale l’immoble era stato donato poteva sottrarsi alla restituzione solo se erano trascori 10 anni dall’apertura della successione senza però che i legittimari avessero trascritto l’azione di riduzione;
2) nel caso in cui il donatario aveva alienato a terzi l’immobile ricevuto in donazione, il legittimario poteva chiedere al terzo acquirente la restituzione del bene dopo aver escusso infruttuosamente i beni dell’donatario.
Per cui i terzi che avevano acquistato l’immobile da chi l’aveva ricevuto in donazione erano esposti alla richiesta di restituzione dei legittimari. Quest’ultimi dovevano però prima procedere all’escussione dei beni del donatario e dopo rivalersi sui terzi acquirenti a cominciare dall’ultima alienazione fatta . Il terzo acquirente poteva evitare la restituzione del bene solo pagando l’equivalente in denaro.
Donazioni immobili: nuova disciplina
La nuova legge, invece, ha previsto in materia l’applicazione dell’usucapione ordinaria ventennale. Di conseguenza la disciplina previgente rimane ferma solo se la riduzione è domandata dopo che siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione, fermo restando l’l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari (ciò però a condizione che la domanda sia stata proposta entro 10 anni dalla successione). Se, poi, il donatario ha alienato a terzi l’immobile, i terzi non devono più restituire il bene una volta trascorsi i 20 anni dalla trascrizione della donazione (se la trascrizione non è stata effettuata l’azione rimane proponibile).
In sintesi: il decorso dei 20 anni dalla trascrizione della donazione permette comunque al legittimario di agire contro il donatario per la restituzione dell’immobile con queste limitazioni:
– se l’immobile è gravato da ipoteche o altri pesi, il legittimario non può riaverlo libero da tali vincoli;
– se il donatario ha alienato aterzi l’immobile, il legittimario non può ottenerne la restituzione.
E’ stato introdotto l’istituto dell’opposizione alla donazione che prevede che il coniuge del donante ed i parenti in linea retta posso fare opposizione, sospendendo in tal modo la decorrenza del termine ventennale attraverso l’invio di una lettera al donatario e ai suoi aventi causa ( l’opposizione è efficace solo se l’atto di donazione sia stato trascritto).
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