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Affitto a canone libero

30 Novembre 2012 by Redazione Lascia un commento

Affitto a canone libero

Affitto a canone libero. Una forma di contratto di affitto è quello a canone libero, previsto dalla legge 431 del 1998.

Il contratto di affitto a canone libero

Tale tipologia di contratto di affitto consente alle parti di fissare liberamente il canone d’affitto, al contrario la durata minima del contratto è fissato dalla legge in 4 anni, rinnovabili automaticamente per altri 4 salvo giustificati motivi del proprietario.

Affitto a canone liberoScioglimento anticipato della locazione a canone libero

Il proprietario che vuole evitare il rinnovo automatico del contratto d’affitto per  4 anni deve inviare una lettera raccomandata all’inquilino con cui indica la volontà di interrompere il rapporto ed i relativi motivi. I motivi per cui il proprietario può interrompere il contratto d’affitto a canone libero sono:

1)    Quando vuole usare la casa direttamente per se stesso, per uno dei suoi figli, per il coniuge o per i familiari fino al secondo grado;

2)   Quando, essendo il proprietario una società, voglia destinare l’edificio alla propria attività e nello stesso tempo offra all’inquilino un altro appartamento;

3)     Quando il conduttore ha un altro appartamento libero e idoneo nello stesso Comune;

4)  Quando la casa affittata si trovi all’interno di un edificio danneggiato, di conseguenza la sua permanenza sarebbe da ostacolo per l’effettuazione di lavori;

5)  Quando la casa affittata si trovi all’interno di un edificio che deve essere integralmente ristrutturato;

6)    Quando il conduttore non occupa in modo continuativo la casa;

7)   Quando il proprietario vuole vendere la casa affittata, ma non deve avere altre case oltre a quella da lui usata come abitazione. In tal caso l’inquilino ha diritto di prelazione nell’acquisto della casa.

Risarcimento dei danni nell’affitto a canone libero

Se non ricorrono i motivi su elencati  ed il proprietario recede ugualmente dal contratto di affitto a canone libero, l’inquilino ha diritto ad un risarcimento danni non inferiore a 36 mensilità di canone. In alternativa l’inquilino può chiedere al giudice il ripristino delcontratto di affitto scaduto qualora il proprietario, entro 12 mesi, non adibisce la casa liberata all’uso da lui richiesto.

Rinnovo del contratto di locazione a canone libero

Alla seconda scadenza, ossia alla scadenza del contratto di affitto già rinnovato, entrambe le parti possono decidere di far proseguire l’affitto o interromperlo.

Di conseguenza, qualora essi non vogliano rinnovare ulteriormente il contratto alle stesse condizioni, devono inviare formale disdetta entro 6 mesi  prima della scadenza.  Se nessuno dei due effettua la disdetta , il contratto di affitto a canone libero si rinnova tacitamente per altri 4 anni.

locazione a canone liberoSuccessione nel contratto di affitto a canone libero

Se il conduttore viene meno, succedono nel contratto di affitto il coniuge, gli eredi, i parenti ed affini con lui conviventi. Il diritto è esteso anche ai conviventi nelle coppie di fatto.

Prezzi del canone nella locazione a canone libero

Il canone del contratto di affitto è determinato liberamente dalle parti. Il canone di affitto può essere tranquillamente modificato in sede di rinnovo, tranne che alla prima scadenza poiché il rinnovo dopo i 4 anni iniziali è un diritto dell’inquilino e deve avvenire alle stesse condizioni contrattuali.

Affitto a canone libero – di Redazione

SI VEDA ANCHE: Contratto d’affitto per la casa: tipologie

Archiviato in:Affitto Contrassegnato con: contratto affitto, ristrutturare

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