Contratto affitto per uso non abitativo: Come funziona? Gli affitti per uso diverso da quello abitativo e quindi per negozi, uffici e studi professionali è ancora oggi regolato dalla n.392 del 1978.
La locazione ad uso non abitativo
Per un affitto per uso non abitativo il canone dâaffitto iniziale è libero, ossia può essere determinato dalle parti senza vincoli.
Una volta determinato il canone dâaffitto iniziale, questo rimane bloccato nel senso che non può essere rivisto in corso di contratto, salvo la possibilitĂ di aggiornamento annuale del canone che comunque non può superare il 75% della variazione dellâindice Istat.
La durata dei contratti affitto per uso non abitativo, ossia per negozi, uffici e studi professionali, non può essere inferiore a 6 anni (9 anni per alberghi e teatri), ma può essere pattuita una durata piĂš lunga per il primo periodo del contratto dâaffitto. In questâultimo caso è possibile applicare lâaggiornamento del canone nella misura del 100% dellâaumento Istat. Al fine di tutelare la stabilitĂ dellâinquilino nell’ affitto per uso non abitativo, la legge prevede il rinnovo automatico del contratto dâaffitto alla scadenza del primo periodo. Questo diritto può però essere escluso nel caso in cui il proprietario voglia utilizzare personalmente lâimmobile o intenda ristrutturarlo.
Una durata piĂš breve di quella stabilita per legge può essere concessa solo per le attivitĂ aventi carattere transitorio, mentre per le attivitĂ stagionali (stabilimenti balneari) il contratto dâ affitto per uso non abitativo vale per 6 anni.
In capo al proprietario dellâimmobile affittato per uso non abitativo incombe poi lâonere di corrispondere allâinquilino lâindennitĂ di avviamento alla cessazione del contratto dâaffitto per uso non abitativo e di dare la prelazione allâinquilino nel caso di vendita dellâimmobile. Questi obblighi sono stabiliti in capo al proprietario solo se si tratta di attivitĂ commerciali aventi un contatto diretto con il pubblico, come accade per i negozi.
Si può dire che in tema di locazioni non abitative la legge tutela la stabilitĂ dellâattivitĂ commerciale  piuttosto che il livello del canone di locazione.
Recesso dal contratto dâ affitto per uso non abitativo
Il proprietario dellâimmobile in affitto per uso non abitativo non può recedere dal contratto durante i 6 anni ( o 9 anni), salvo i casi di morositĂ dellâinquilino o altri inadempimenti dello stesso. Al contrario, lâinquilino può recedere anticipatamente se ciò è previsto dal contratto o comunque dando un preavviso di 6 mesi nel caso in cui ricorrano dei gravi motivi (come la cessazione dellâattivitĂ ). Alla scadenza dei 6 o 9 anni, il contratto dâaffitto si rinnova automaticamente per altri 6 o nove anni e cosĂŹ via, se non interviene disdetta mediante preavviso di 12 mesi (o 18 mesi) prima della scadenza.
Prima scadenza del contratto d’Â per uso non abitativo
Una volta decorsi i primi 6 o 9 anni di contratto, lâinquilino può dare liberamente disdetta, mentre il proprietario può farlo sono se intervengono una serie di motivi elencati dalla legge 392 del 1978, ossia:
-Il proprietario voglia adibire lâimmobile ad abitazione propria o di parenti entro il secondo grado in linea retta (nonno-nipote);
-Il proprietario voglia adibire lâimmobile per unâ attivitĂ economica propria o del coniuge, figli o nipoti;
-Il proprietario voglia ristrutturare lâimmobile o restauralo.
 Quando il proprietario invia la disdetta allâinquilino per uno di questi motivi occorre indicare specificatamente il motivo per cui si intendono riavere i locali affittati alla prima scadenza. Se poi lâimmobile non viene adibito nei 6 mesi seguenti al rilascio allâuso richiesto dal proprietario, il contratto dâ affitto per uso non abitativo può essere ripristinato a richiesta del conduttore. In ogni caso spetta allâinquilino un risarcimento pari al rimborso delle spese di trasloco. Se poi lâinquilino non è interessato al ripristino del contratto  ha diritto ad un risarcimento non superiore a 48 mensilitĂ dellâultimo canone percepito. Il Giudice può anche porre a carico del proprietario il pagamento di una ammenda fino a 1.032 euro.
Il ripristino del contratto dâaffitto non può avvenire in danno di un nuovo inquilino o proprietario dei locali che sia nel frattempo subentrato in buona fede; in tal caso al vecchio inquilino spetterĂ solo il risarcimento del danno.
Nella sezione modulistica potete trovare fac simile di lettere utili all’inquilino ed al proprietario in caso di locazaioni abitative e non.
Contratto affitto per uso non abitativo: come funziona? – di Redazione
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