Nell’acquistare casa si può decidere di affidarsi ad un professionista del settore, l’agente immobiliare. Agente immobiliare.
Agente immobiliare. Il mediatore o agente immobiliare è il soggetto che mette in relazione due parti senza essere legato a nessuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza ( Legge 39/1989 dà la definizione di agente immobiliare).
L’agente deve essere iscritto in un apposito “ruolo degli agenti d’affari in mediazione” tenuto presso ciascuna camera di commercio.
In pratica, tale figura professionale è volta ad assistere sia il venditore che il compratore al fine di agevolare l’accordo, restando estraneo agli interessi di entrambi.
Proprio per questo egli ha diritto a ricevere il compenso, la provvigione, da ciascuna delle parti. La provvigione può ammontare tra il 2-3% del valore dell’immobile, ma può anche arrivare al 5%. In genere, essa può essere stabilita dall’accordo delle parti, ma se l’accordo manca si fa riferimento alle tariffe professionali e agli usi; se mancano anche queste la determinazione è rimessa alla decisione del giudice.
Quando nasce il diritto dell’ agente immobiliare alla provvigione?
Perché il professionista abbia diritto al suo compenso basta che le parti abbiano accettato, anche tacitamente, mediante fatti concludenti, l’operato del mediatore per la conclusione dell’affare. Pertanto, non è necessario un esplicito consenso delle parti, essendo sufficiente l’accettazione dell’attività di interposizione dell’agente. Per escludere, invece, la sussistenza di un contratto di mediazione o la volontà tacita è necessario che una o entrambe le parti manifestino di non accettare l’intervento del mediatore o il fatto che quest’ultimo abbia taciuto o mascherato la sua qualità.
Molto vicina alla figura del mediatore è quella del procacciatore d’affari che, però, si differenzia dalla prima perché non agisce in maniera imparziale ma su incarico di una delle parti interessate all’affare dalla quale soltanto può pretendere la provvigione.
Il procacciatore deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartitegli dal mandante, deve rendere conto del suo operato e degli incassi e non può rinunciare all’incarico senza giusta causa, dovendo altrimenti risarcire al mandante i danni.
Poiché spesso risulta difficile all’agente immobiliare provare concretamente il suo intervento di mediazione, questi fa sottoscrivere al cliente una dichiarazione di presa visione dell’immobile con la quale il potenziale acquirente riconosce di aver contattato l’agente che lo ha accompagnato a vedere l’immobile e con la quale il mediatore può richiedere il pagamento della provvigione.
Agente immobiliare: le provvigioni sono detraibili
Il D.L n.. 223 del 2006 all’art 35, comma 22 bis, prevede la possibilità di detrarre, a partire dal 1°gennaio 2007, le provvigioni pagate ai mediatori immobiliari per l’acquisto della casa principale per un importo non superiore a Euro 1.000,00 per ciascuna annualità.
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