Avvocato – amministratore di condominio. nessuna incompatibilità per il Consiglio Forense
Nessuna incompatibilità per l’Avvocato – amministratore di condominio.
La riforma forense, entrata in vigore il 2 febbraio 2013 (legge n.247 del 2012) permette all’avvocato anche di esercitare l’attività di amministratore di condominio senza che vi sia alcuna condizione di incompatibilità.
Nessuna incompatibilità per l’Avvocato-amministratore di condominio
Ciò in quanto, secondo la Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense:
– la figura dell’amministratore di condominio è assimilabile a quella del mandatario con rappresentanza di persone fisiche (ossia i condomini) che non esercitano attività professionale o imprenditoriale;
– Non sussiste un rapporto di subordinazione tra amministratore e condominio poichè l’attività dell’ amministratore non è una professione regolamentata;
– Il condominio non si può ricondurre allo schema societario o dell’impresa poiché il condominio è un ente privo di personalità giuridica e distinto dai singoli condomini che sono invece rappresentati dall’amministratore; da ciò ne deriva che l’amministratore non agisce in proprio e non svolge attività commerciale.
Vedi anche L’Amministratore di condominio
Nessuna incompatibilità per l’Avvocato-amministratore di condominio- di Redazione
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