Venerdì scorso sono state prorogate le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico. Bonus 50 e 65%. Rileva la data di pagamento e non quella dei lavori.
Bonus del 50 e 65%. Rileva la data di pagamento e non quella dei lavori. Entrambi i bonus sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2013, ma con una particolarità per la detrazione del 65%. Infatti, solo per gli interventi sul risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali si è previsto un termine più lungo per fruire del bonus: 6 mesi in più, fino al 30 giugno 2014.
La ragione per cui si è deciso di concedere un tempo maggiore per i lavori sulle parti comuni è sicuramente da ricercare nel fatto che in condominio occorre attendere i tempi di decisione dell’assemblea sui lavori da eseguire.
Nello specifico, la legge di riforma del condominio, in vigore a partire dal prossimo 18 giugno prevede delle maggioranze più leggere nel caso si debba deliberare su lavori volti al risparmio energetico. Per cui in seconda convocazione è previsto che basta il quorum di 334 millesimi e metà più uno degli intervenuti in assemblea per tali lavori, sempre che vi si una diagnosi o una certificazione energetica. In mancanza di tale documento, la maggioranza necessaria è di 500 millesimi e metà più uno degli intervenuti.
Per avere diritto alla detrazione maggiore ciò che rileva non è dunque la data di inizio dei lavori, bensì la data di pagamento delle spese. Ciò significa che basterà pagare dopo il 30 giugno 2013 in modo da poter detrarre somme maggiori. Inoltre, si consideri che il contribuente, in sede di dichiarazione annuale può anche decidere quali bonifici utilizzare ai fini della detrazione. Per cui se i lavori sono iniziati ad esempio nel 2012 e sono ultimati ad agosto 2013, fermo restando il limite di spesa previsto, il sede di dichiarazione annuale il contribuente può decidere di indicare nella dichiarazione solo i pagamenti eseguiti dal 1 luglio 2013 in poi in modo da poter ottenere il massimo di detrazione fiscale.
Quindi, per detrarre gli interventi di riqualificazione energetica o di ristrutturazione edilizia, così come anche per l’acquisto di mobili, vale il principio di cassa. Ciò significa che non ha riguardo la data della fattura o quella di inizio dei lavori, ma la data del bonifico.
Si ricorda che l’agevolazione del 55-65% (risparmio energetico) spetta anche ai soggetti Ires che hanno l’obbligo di indicare le spese sostenute nel modello Unico.
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