L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di cedolare secca con circolare n.26 del 2011 per chiarire alcuni casi particolari, quelli che si presentano più spesso.
Cedolare secca per parti di immobili o più immobili
–Affitto di porzioni di abitazione: tale situazione si verifica ad esempio quando si affittano singole stanze a studenti universitari. In tale ipotesi si ha la facoltà di optare per la cedolare secca e di conseguenza il reddito che deriva dall’affitto di porzioni di un appartamento va assoggettato allo stesso regime impositivo. Per cui se si sceglie la cedolare secca per l’affitto di una porzione di abitazione, lo stesso regime deve essere adottato anche per il reddito derivante dal contemporaneo affitto di altre porzioni della casa.
– Unico contratto d’affitto per più immobili: se con lo stesso contratto d’affitto vengono affittate due diverse case, il locatore può scegliere la cedolare secca anche per una sola delle due case. Così, se il contratto riguarda contemporaneamente una casa ad uso abitativo ed una strumentale, il locatore può applicare la cedolare secca solo in relazione alla quota di canone relativa all’immobile ad uso abitativo. Nell’ipotesi in cui sia previsto un canone unitario per entrambe le case, la quota che si vuole tassare con la cedolare deve essere determinata ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità. Ad esempio supponiamo che si affittino due case, una ad uso abitativo con rendita 500 euro e l’altra ad uso non abitativo con rendita 80.
Il canone complessivo annuo per entrambe le case è di 6000 euro. L’opzione per la cedolare può essere esercitata solo per l’abitazione alla quale va riferito la quota di canone pari a 5172 ( 6000 x 500 / (500+80). la parte residua di canone, 828 euro, riguarda l’affitto dell’altro immobile per il quale non trovando applicazione la cedolare, va pagata l’imposta di registro pari al 2% di 828.
Cedolare secca parti immobili o più immobili – di Redazione
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