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Compravendita casa. Atto pubblico e scrittura privata

30 Novembre 2012 by Redazione Lascia un commento

compravendita casa

La compravendita di una casa è un atto che viene effettuato mediante l’intervento di un notaio. L’atto di compravendita può avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Compravendita casa. Atto pubblico e scrittura privata.

compravendita casaNel primo caso (atto pubblico) l’atto è redatto dal notaio che tra l’altro si assume la responsabilità del contenuto dell’atto. Nel secondo caso (scrittura privata autenticata) l’atto di compravendita è redatto dalle parti e l’intervento del notaio si limita solo ad autenticare le loro firme. Nella compravendita per scrittura privata gli effetti reali si producono subito, mentre il successivo atto pubblico, ossia l’autentica delle firme davanti al notaio, trascritto e registrato, servirà unicamente per rendere l’atto opponibile ai terzi.

La compravendita per atto pubblico dà al compratore maggiori garanzie in quanto in tal caso è il notaio che prima del rogito definitivo compie tutta una serie di controlli volti a garantire la buona riuscita dell’affare.

Vediamo di analizzare una serie di elementi nel caso in cui la compravendita avvenga con l’ausilio di un notaio, quindi per atto pubblico.

Quali documenti presentare?

Nel momento del rogito definitivo davanti al notaio, la parte venditrice e l’acquirente hanno l’obbligo di esibire i seguenti documenti:

-Un documenti di identità, codice fiscale;

-Procura, nel caso in cui la compravendita è fatta in nome e conto di un’altra persona;

-Chi vende deve presentare al notaio anche il rogito di acquisto precedente, ossia l’atto con cui egli ha acquistato la casa che ora vuole vendere; se la casa da vendere gli è pervenuta per successione, dovrà esibire la dichiarazione di successione;

-Chi vende deve esibire le concessioni edilizie, licenze, certificato di agibilità, abitabilità, eventuali domande di condono,  la certificazione energetica della casa ecc.

Va ricordato poi che il decreto legge n. 78 del 2010 ha stabilito che in caso di atti pubblici o scritture private autenticate, inter vivos, che abbiano ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di una comunione di diritti reali su case già esistenti, devono contenere anche il riferimento alle planimetrie depositate presso il catasto, nonché la dichiarazione resa dagli intestatari che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto della casa (conformità catastale). Inoltre, prima della stipula del rogito definitivo, la stessa norma succitata prevede che il notaio ha l’obbligo di identificare gli intestatari catastali e di controllare la loro conformità con ciò che risulta presso i registri immobiliari.

compravendita casaCompravendita casa. Atto pubblico e scrittura privata.

Se la casa da vendere fa parte di un edificio condominiale?

Nel caso in cui la compravendita ha ad oggetto un appartamento facente parte di un condominio, allora l’acquirente deve farsi consegnare anche una copia del regolamento condominiale, un estratto conto della posizione contabile del venditore nei confronti del condominio.

Questo perché l’acquirente della casa risponde in solido col venditore delle quote condominiali non pagate da quest’ultimo per l’anno in corso e per quello precedente.

Se poi vi sono delle spese straordinarie, l’acquirente ne risponde solo per quelle deliberate a seguito del rogito notarile; quelle deliberate prima spettano al venditore.

Compravendita casa. Atto pubblico e scrittura privata – di Redazione

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