Nel caso in cui si effettui tra privati una compravendita di immobile, il venditore è tenuto a dare all’acquirente delle garanzie per eventuali vizi della cosa venduta. Vizi immobile: acquisto tra privati.
Vizi immobile: acquisto tra privati. Il codice civile, all’art. 1490, stabilisce che il venditore deve garantire che la cosa venduta non abbia vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Se tra le parti è intercorso un patto che esclude o limita limita tale garanzia, esso non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Naturalmente se dopo la compravendita di un immobile l’acquirente si rende conto della presenza di vizi, deve immediatamente denunciarli al venditore entro 8 giorni dalla loro scoperta e comunque non oltre un anno dalla consegna dell’immobile in quanto dopo tale data si prescrive l’azione per far valere la garanzia.
La denuncia di cui sopra non è necessaria qualora il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del vizio o l’abbia occultato.
In pratica, la denuncia si effettua inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno al venditore in cui si espongono i vizi riscontrati e se ne chiede la garanzia.
Immediatamente dopo occorre farsi fare una perizia, specie se si intende riparare autonomamente il danno, conservando le relative fatture e le ricevute delle prestazioni in modo che esse non possano essere contestate dal venditore.
La denuncia non occorre se si tratta di un vizio occulto o di un vizio riconosciuto dal venditore. Al contrario, la garanzia non opera qualora i vizi erano già conosciuti dal compratore nel momento dell’acquisto o erano comunque facilmente riconoscibili.
Vizi immobile: come opera la garanzia?
L’art. 1492 c.c. dispone che l’acquirente può chiedere a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. L’acquirente può chiedere inoltre anche il risarcimento del danno.
Non sempre però è possibile domandare la risoluzione del contratto; infatti, se la cosa venduta è perita in conseguenza dei vizi, l’acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto, ma se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli può domandare solo la riduzione del prezzo.
In ogni caso, nel momento in cui ci si accinge ad effettuare una compravendita tra privati è bene sempre fare delle ricerche approfondite, controllare bene lo stato dell’immobile, gli oneri condominiali in quanto il nuovo acquirente ne deve rispondere al momento dell’acquisto e rivolgersi ad un notaio prima della stipula del rogito.
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Mario dice
Ho comprato casa tramite agenzia. Mi hanno proposto una casa al primo piano con ascensore funzionante. Blocco la casa con assegno e chiedo di rivederla. Passano tre giorni e la rivedo,ma l’ ascensore non funziona. Chiedo all’ agenzia e mi dice che a breve lo mettevano a posto. Arriva il giorno del rogito dal notaio e fatto presente il fatto, l’ agenzia fa finta di non sapere nulla, e i proprietari che dicono che si e guastato quando loro non c’ erano più. Il notaio lo stesso dice che non sapeva nulla e di metterci d’ accordo. Parliamo e rimaniamo d’accordo che parteciperanno anche loro. Rientra il notaio per chiedere se ci eravamo messi d’accordo per scriverlo nel contratto, ma rimanendo in buona fede,decidemmo di non fare scrivere nulla. Morale della favola,si sono tirati in dietro. Cosa devo fare?