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Contratto affitto case vacanza e case di lusso

30 Novembre 2012 by Redazione Lascia un commento

Contratto affitto case vacanza

Contratto affitto case vacanza e case di lusso. La legge n. 431 del 1998 che regola le locazioni abitative esclude sia le case di lusso che quelle per le vacanze dall’applicazione delle norme vincolanti, specie quelle riguardanti la durata del contratto ed il canone d’affitto.

 

Contrattualistica per contratto affitto case vacanza e case di lusso

Contratto affitto case vacanzaDi conseguenza per al contratto affitto case vacanze e di case di lusso si applica quanto stabilito dal codice civile: le parti possono stabilire a proprio piacimento le clausole contrattuali, incluso quelle sul canone d’affitto.

Nel contratto affitto case vacanza e case di lusso si consideri poi che:

-che i contratti di affitto per le case (legge 431/98) si devono stipulare obbligatoriamente per iscritto e ciò vale anche per il contratto affitto case vacanza;

-bisogna registrare tutti i contratti d’affitto aventi una durata superiore a 30 giorni; l’imposta è pari al 2% del canone d’affitto. In ogni caso i redditi derivanti da affitti di qualsiasi durata vanno dichiarati ai fini Irpef da parte del proprietario;

-il contratto affitto case vacanza deve avere ad oggetto solo ed esclusivamente l’affitto per finalità di svago, ricreative e culturali;

-l’aggiornamento del canone in base agli indici Istat è libero;

-il deposito cauzionale può essere di qualsiasi importo; inoltre, non si applica, se non indicata espressamente in contratto, la norma che impone al proprietario di accreditare annualmente all’inquilino gli interessi legali sulle somme date in deposito;

-le spese condominiali possono essere liberamente ripartite;

-le spese di registrazione non devono obbligatoriamente essere suddivise a metà tra le parti;

-occorre indicare il motivo turistico dell’affitto ed il fatto che il conduttore ha la propria residenza in un altro luogo. Tale precisazione è molto importante al fine di evitare dubbi in caso di contestazione con l’inquilino che potrebbe affermare che trattasi di affitto non per le vacanze ma per finalità di abitazione primaria.

Contratto d’affitto per il week-end

Si tratta di una nuova formula di contratto d’affitto, il contratto week-end, che ha le seguenti caratteristiche:

-il canone d’affitto è libero;

-la durata da indicare va dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;

-le spese di fornitura di gas , luce e acqua vanno forfettizzate in maniera esplicita nel contratto;

-il proprietario non deve assicurare all’inquilino alcun servizio aggiuntivo rispetto all’affitto;

-occorre escludere il lavaggio, stiraggio, la manutenzione della biancheria da letto e da bagno se fornita all’inquilino;

-occorre evitare l’impegno di fornire pasti  bevande ed altre somministrazioni;

-il proprietario non deve assicurare la propria presenza fisica presso la casa o nelle immediate vicinanze;

-occorre indicare che il proprietario ha la facoltà di visionare la casa in qualsiasi momento durante l’affitto;

-è bene non prevedere nel contratto di concedere allo stesso inquilino più week-end consecutivi, anche se ciò non è vietato;

Clicca qui per scaricare il modello di contratto d’affitto week-end.

Contratto affitto case vacanza e case di lusso – di Redazione

Si veda anche: Casa in affitto per le vacanze: accorgimenti

Archiviato in:Affitto

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