
I tecnici di cantiere deputati alla sicurezza.Coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori . Quando bisogna eseguire dei lavori in casa vi sono varie figure di tecnici deputate ad occuparsi della sicurezza sul lavoro in cantiere sia nella fase della progettazione che in quella dell’esecuzione dei lavori.
La legge prevede due figure di tecnici che si occupano della sicurezza dei lavoratori durante i lavori in casa: il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
l coordinatore per la progettazione è il tecnico, nominato dal committente o dal responsabile dei lavori, che si occupa della sicurezza e della salute dei lavoratori durante la fase della progettazione dell’opera.
Invece, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori è il tecnico, sempre nominato dal committente o dal responsabile dei lavori, che si occupa della sicurezza nella fase della realizzazione dell’opera.
Perché un tecnico possa svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori è necessario che sia in possesso di determinati titoli di studio o attestati di frequenza a determinati corsi. In particolare sono necessari:
– o il diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte dei datori di lavoro e committenti che provano l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni;
– o il diploma universitario e attestazione, sempre da parte di datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno 2 anni;
– o la laurea in architettura o in ingegneria e la relativa attestazione riguardante l’espletamento di lavori nel settore delle costruzioni per almeno un anno.
Dunque, sia il coordinatore per la progettazione sia il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso non solo di un titolo di studi adeguato, ma anche di un attestato di frequenza ad uno specifico corso in materia di sicurezza sul lavoro organizzato dalle Regioni o dall’Ispesl, Inail, Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini professionali, università o associazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori.
Il suddetto attestato, invece, non è necessario per quei tecnici che, non essendo più in servizio, abbiano però svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per un periodo di almeno 5 anni in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio e per coloro che siano in possesso di un certificato universitario che attesti il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento come previsto dalla legge.
Non è necessaria la nomina del coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati che non siano soggetti a permesso di costruire ed il cui importo non superi i 100 mila euro; infatti, in tali casi il suo ruolo viene espletato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
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