Diffamazione dei condomini morosi. La sentenza della Corte di Cassazione penale , sez. V, del 29.01.2013 n° 4364 stabilisce che sussiste il reato di diffamazione di cui all’art. 595 del codice penale nel caso in cui l’amministratore condominiale affigga un avviso contenente l’informativa di distacco imminente della fornitura di acqua a causa di un presunto debito di alcuni condomini espressamente indicati nell’avviso.
Diffamazione dei condomini morosi. No all’affissione dei nominativi
Inoltre, viene stabilito che tale condotta dell’amministratore non è giustificata ai sensi dell’articolo 51 del c.p. per l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere.
Diffamazione dei condomini morosi – di Redazione
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