Durata del permesso di costruire. Il permesso di costruire deve indicare il termine di inizio e di ultimazione dei lavori. L’inizio dei lavori non deve superare un anno,mentre dalla data di inizio dei lavori non devono decorrere più di tre anni.
Durata del permesso di costruire
E’ prevista, però, la possibilità di richiedere una proroga dei termini solo quando si siano verificati dei fatti indipendenti dalla volontà dell’interessato che abbiano determinato un ritardo nell’inizio e nella ultimazione dei lavori.
Se l’interessato non può utilizzare il permesso (ad esempio perché ha bisogno di un nulla-osta da parte di un’altra autorità amministrativa), il termine iniziale comincia a decorrere nel momento in cui l’interessato è in grado di poter iniziare i lavori.
Se i lavori non vengono iniziati o ultimati nei termini si perviene alla decadenza del permesso per la parte che non è stata compiuta, a meno che prima della scadenza non venga richiesta una proroga.
La decadenza opera di diritto, ossia senza la necessità di una dichiarazione da parte dell’autorità amministrativa. Qualora non vengano ultimati i lavori nel termine previsto e si incorra in decadenza occorre ottenere il rilascio di un nuovo permesso di costruire per la parte da completare , sempre che nel frattempo non siano intervenute nuove previsioni urbanistiche incompatibili con le opere ancora da eseguire e sempre che queste non rientrino tra gli interventi realizzabili tramite denuncia di inizio attività. Nel caso di rinnovo del permesso di costruire è necessario pagare nuovamente il corrispettivo se nel frattempo sono sopravvenute variazioni nei costi di urbanizzazione e costruzione.
Durata del permesso di costruire: Differenze tra la proroga e il rinnovo
Ai fini del rilascio della proroga è sufficiente che il funzionario verifichi che il ritardo nell’inizio o nell’ultimazione dei lavori sia stato dovuto a fatti estranei alla volontà dell’interessato in riferimento alla notevole mole dell’opera da realizzare. Sono del tutto ininfluenti le intervenute modifiche della disciplina urbanistico-edilizia nel frattempo sopravvenute.
Nel caso di rinnovo del permesso, l’amministrazione si trova a dover esaminare una domanda del tutto nuova. Per cui dovrà tener conto esclusivamente delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presentazione della stessa, senza essere vincolata dal permesso precedente. Ciò significa che se nel frattempo sono intervenute delle modifiche alla disciplina urbanistico-edilizia e le nuove prescrizioni non permettano il rilascio di un nuovo permesso rispetto al progetto originariamente presentato, l’interessato è obbligato a procedere alle variazioni necessarie perché il permesso sia conforme alle nuove norme.
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