Estinzione mutuo. Parziale o totale. Quando si accende un mutuo ipotecario è possibile, nel corso degli anni, procedere ad un’estinzione anticipata parziale o totale del debito.
Estinzione mutuo. Parziale o totale
Nel primo caso, nel momento in cui il mutuatario versa alla banca creditrice un determinato importo prima della sua naturale scadenza, esso verrà dedotto dal debito residuo dell’intero finanziamento e sullo stesso non dovranno più essere corrisposti interessi.
Come effetto di un’estinzione parziale, la rata si abbasserà in proporzione alla frazione del debito estinto; si può anche optare, se l’istituto creditizio lo consente, di mantenere la stessa rata mensile, ottenendo una riduzione della durata del mutuo stesso.
In generale l’estinzione parziale avviene in concomitanza con la scadenza di una rata di mutuo, ovvero, viene versato l’importo nello stesso giorno stabilito per il pagamento mensile.
Nel caso, invece, dell’estinzione anticipata totale, il mutuo viene chiuso completamente ed occorrerà richiedere preventivamente alla banca un conteggio estintivo la cui somma da versare sarà data dal capitale residuo previsto dal piano di ammortamento.
Se il finanziamento da estinguere presenta un tasso variabile, il relativo piano di ammortamento viene ricalcolato ad ogni variazione, dando origine a nuovi valori di capitale residuo.
Nel caso di un’estinzione di operazione tasso variabile, quindi, il calcolo dell’importo da restituire sarà dato dalla moltiplicazione di quest’ultimo per il numero di giorni e per il tasso giornaliero (tasso annuo:365).
Estinguendo anticipatamente un mutuo, sia parzialmente che totalmente, non viene applicata alcuna penale (legge Bersani) soltanto in caso di acquisto, ristrutturazione, costruzione, sostituzione o surroga.
Estinzione mutuo. Parziale o totale – di Stefania Guerrera
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