Le forme speciali di testamento sono quelle previste per circostanze eccezionali; tali testamenti, detti speciali, sono ricevuti da soggetti diversi dal notaio con formalità semplificate e hanno un’efficacia temporanea. Testamenti speciali: le forme speciali di testamento.
Testamenti speciali: le forme speciali di testamento. Il codice civile contempla tre ipotesi di testamenti speciali: quelli scritti in occasione di malattie contagiose o di calamità pubbliche o infortuni, quelli redatti durante la navigazione marittima o aerea e quelli redatti da militari.
Testamenti speciali: malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni
Ai sensi dell’art 609 c.c. se il testatore si trova in un luogo in cui vi sia una malattia reputata contagiosa o per causa di pubblica calamità o d’infortunio , il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da un ministro di culto; è comunque sempre necessaria la presenza di due testimoni che abbiano un’età non inferiore a sedici anni.
Testamenti speciali: testamento a bordo di nave, aeromobile
Così, durante un viaggio a bordo di un aereo o di una nave il testamento può essere ricevuto dal comandante, mentre il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.
Testamenti speciali: testamento dei militari e assimilati
Il testamento dei militari e delle persone facenti parte delle forze armate in guerra e che si trovano in zona di operazioni belliche o prigionieri o si trovano in luoghi dove sono interrotte le comunicazioni, può essere ricevuto da un ufficiale, da un cappellano militare, da un ufficiale della croce rossa alla presenza di due testimoni. Il testamento deve essere poi trasmesso tempestivamente al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.
I testamenti speciali devono essere sottoscritti dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha reso impossibile la sottoscrizione. Inoltre, i testamenti speciali perdono in ogni caso efficacia una volta trascorsi tre mesi dalla normalizzazione degli eventi quando il testatore è nuovamente in grado di preparare un testamento nelle forme ordinarie.
I testamenti speciali sono nulli quando manca la redazione in forma scritta della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.
In caso di altri difetti di forma la sanzione è quella dell’annullabilità del testamento sottoposta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento in cui è stata data esecuzione alla volontà testamentaria.
Testamenti speciali: testamento internazionale
Il testamento internazionale è disciplinato dalla legge n. 387 del 29 novembre 1990 con cui l’Italia ha aderito alla Convenzione di Washington (1973) che ha istituito una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale.
Per cui il testamento di un italiano o di uno straniero è valido sul piano formale qualunque sia il luogo dove è stato redatto, la situazione dei beni, la residenza del testatore, purché sia scritto , in qualunque lingua, a mano, anche da terzi, o con altro procedimento. Inoltre, il testatore deve dichiarare in presenza di due testimoni e della persona abilitata a ricevere il testamento ( per il territorio nazionale è il notaio, mentre all’estero un agente diplomatico o consolare) che il documento è il suo testamento e che egli ne conosce il contenuto, sottoscrivendolo poi o, se già apposta, riconoscendo la firma ovvero indicando i motivi dell’eventuale impossibilità a firmare.
I testimoni e la persona abilitata non devono necessariamente conoscerne il contenuto, ma devono sottoscrivere il testamento in presenza del testatore. Ciascuna delle sottoscrizioni deve essere apposta in calce e se il testamento si compone di più fogli, ciascuno deve essere firmato dal testatore. La data del testamento coincide con quella della firma apposta dalla persona abilitata alla fine del testamento stesso.
Infine la persona abilitata a ricevere il testamento redige un attestato in cui si dà atto dell’osservanza degli obblighi formali previsti dalla legge. Una copia di tale attestato viene consegnata dalla persona abilitata al testatore. Il testamento internazionale rappresenta, in conclusione, una via intermedia tra un testamento pubblico e uno segreto.
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