Il calcolo dell'importo e modello da scaricare della ricevuta per l'indennità di occupazione
Indennità di occupazione è un ristoro, una sorta di risarcimento, dovuto dall’inquilino al proprietario dell'immobile quando l'inquilino risulti moroso nella riconsegna dell'immobile stesso. L'indennità di occupazione decorre dalla scadenza del contratto di locazione e dura sino alla riconsegna dell'immobile locato.
L'indennità di occupazione è, quindi, una sorta di risarcimento minimo e forfettizzato del danno che il conduttore moroso arreca al locatore. L'indennità di occupazione, comunque, non esclude la richiesta al risarcimento del danno ulteriore (maggior danno), che deve, però, essere oggetto di prova, ai sensi dell’art. 1591 cc.. Il maggior danno, ad esempio, può consistere nel pregiudizio dipendente dal non avere potuto dare in locazione la stessa cosa per un canone più elevato, dal non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene, dal non averlo potuto alienare per un prezzo più conveniente, e da situazioni analoghe. Esso deve essere dimostrato dal locatore.
L'ammontare dell'indennità di occupazione, come recita l'art. 6 L. n. 431/98, in caso di sospensione legale dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione, consiste, mensilmente, ad un importo pari al canone dovuto alla cessazione del contratto maggiorato del 20%, su cui si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al 75% della variazione dell'indice ISTAT.
Oltre l'indennità di occupazione, nel periodo post-contrattuale sono, inoltre, dovuti dal conduttore gli oneri accessori di cui all’articolo 9 della L. n. 392 del 27/7/78, ossia le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
Inseriamo una lettera tipo, un modulo utilizzabile come ricevuta di indennità di occupazione.
Tale ricevuta di indennità di occupazione va utilizzata solo nel caso in cui sia stato intimato al conduttore la disdetta del contratto e sia già stata intrapresa azione legale contro lo stesso.
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santina dice
ho un servizio di lavanderia self-service , sono andata in morosità , ed è partito tutto liter giudiziario, ora mi trovo in questa situazione: scoperto che il mio contratto non era valido ,in quanto l immobile ha un leasing ,di conseguenza il ” LOCATORE ” ha subafiffato a me l immobile, un atto giudiziario di fallimento ( nel frattempo il locatore ha dichiarato fallimento ) , un curatore che si è impossessato del ‘ immobile e non vuole farmi un contratto di occupazione momentaneo per poi eventualmente io all’ acquisto del immobile , ho cambiato due avvocati , e la mia attività con un leasihg stumentale ferma da sette mesi . che aiuto o consiglio potete darmi ?! grazie lascio il mio cel 349-2953081