
Sicurezza impianti : Legge n.46/1990. La legge n. 46 del 4 marzo 1990, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12-3-1990, prevede regole precise in tema di sicurezza degli impianti. Esse devono essere osservate dalle imprese installatrici e dai committenti.
Sicurezza impianti: cosa prevede la Legge n.46/1990
In pratica, il proprietario o il committente che proceda a lavori di installazione, di ampliamento o di manutenzione o di trasformazione degli impianti è tenuto a rivolgersi ad imprese abilitate che utilizzano allo scopo materiali realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell`Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), e anche nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica in materia.
Ciò significa che gli impianti elettrici devono essere provvisti di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Normativa sicurezza impianti
Il professionista incaricato ad eseguire i lavori deve essere iscritto all`albo, mentre il committente deve richiedere e conservare la dichiarazione di conformità e adeguare gli impianti esistenti alle prescrizioni dell`articolo 7 della legge 46/90.
Per essere sicuri che che l’impresa incaricata dell’installazione sia abilitata bisognerebbe, prima dell’inizio dei lavori, richiedere il certificato di abilitazione che è rilasciato dalla Camera dfi Commercio.
A lavori ultimati l’impresa installatrice ha l’obbligo di consegnare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
Le norme contenute nella L. 46/90 sono recentemente state modificate ed in parte abrogate dal Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2008.
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