L’acquirente di un immobile, quando non è in grado di pagare l’intera somma pattuita come prezzo per l’acquisto, di solito ricorre a chiedere il c.d. Mutuo immobiliare.
Il mutuo immobiliare
Il mutuo è definito dall’articolo 1813 del c.c. come il contratto col quale un parte consegna all’altra una determinata somma di denaro o altre cose fungibili, mentre l’altra parte si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
L’istituto di credito concede il mutuo immobiliare dopo aver richiesto una garanzia ipotecaria sulla casa da parte del mutuatario e dopo aver richiesto la sottoscrizione di una polizza assicurativa volta a coprire una serie di rischi quali il perimento dell’immobile, l’incendio, il decesso del mutuatario.
L’importo dell’ipoteca è superiore alla somma erogata poiché comprensivo, oltre del debito principale, anche degli interessi praticati al mutuo, di quelli per il ritardato pagamento e delle eventuali spese legali.
Il mutuo immobiliare si presume oneroso in quanto il mutuatario deve corrispondere gli interessi alla banca che ha concesso il mutuo ed è proprio il tasso d’interesse applicato uno dei principali elementi da valutare prima di stipulare un contratto di mutuo.
Inoltre, si segnala che a decorrere dal 1° luglio 2009 il d.lgs. n. 192 del 2005 ha previsto che ogni immobile, in caso di trasferimento a titolo oneroso, abbia l’attestato di certificazione energetica a cui deve provvedere il venditore.
A partire poi dal 29 marzo 2011 è necessario inserire nei contratti di compravendita e di locazione di immobili un’apposita clausola con la quale entrambe le parti del contratto di compravendita immobiliare danno atto di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
Nell’ipotesi di locazione quest’ultima disposizione si applica solo agli immobili già dotati di attestato di certificazione energetica.
Il mutuo immobiliare – di Redazione
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