
Con l’entrata in vigore della nuova legge sul credito al consumo (D.lgs.141/2010 ), ossia dal 1° giugno 2011, sono state introdotte rilevanti novità che tutelano i consumatori nel momento in cui decidano di acquistare a rate. La nuova legge sul credito al consumo
La nuova legge sul credito al consumo. Per credito al consumo s’intende il contratto con cui un finanziatore concede al consumatore un credito mediante dilazione di pagamento, quindi un prestito o finanziamento.
La legge si applica ai finanziamenti fino a 75 mila euro.
La prima novità riguarda il TAEG, cioè il tasso annuo effettivo globale, che racchiude il costo effettivo del prestito. Esso dall’entrata in vigore della nuova legge deve necessariamente includere tutte le spese: assicurazione obbligatoria, imposta di bollo, spese di incasso della rata, costi di gestione ecc.
Allo stesso modo anche gli annunci pubblicitari non possono nascondere il vero costo del finanziamento con caratteri minuscoli magari in fondo alla pagina, ma devono riportare il TAEG, nonché la durata del finanziamento, l’importo del credito, la rata e l’importo totale dovuto comprensivo di spese ed interessi in forma chiara e ben evidenziata.
Non bisogna confondere il TAEG con il TAN che è il tasso di interesse annuale legato al prestito o finanziamento. Spesso quando le pubblicità parlano di “tasso zero” si riferiscono al solo TAN e non al reale costo zero del finanziamento.
Altra novità riguarda l’EBIC (European basic information consumers’credit).
In pratica, prima di sottoscrivere il contratto di finanziamento la finanziaria ha il dovere di consegnare al cliente il modulo EBIC, un documento che contiene le condizioni offerte alla clientela, ossia il tipo di contratto di credito, i dati del finanziatore, l’importo del credito e le condizioni di utilizzo, la durata del contratto, il tasso di interesse applicato, il TAEG, il numero e l’importo delle rate, eventuali spese notarili, le conseguenze in caso di mancato pagamento, l’esistenza del diritto di recesso, l’esistenza del diritto al rimborso anticipato, il diritto del consumatore ad avere una copia completa del contratto prima della sottoscrizione dello stesso.
Inoltre, è previsto che in caso di estinzione anticipata del debito non è prevista alcuna commissione se il prestito è a tasso variabile o ha un capitale residuo inferiore a 10mila euro.
In ogni caso la commissione per l’estinzione anticipata non può superare l’1% del capitale rimborsato, e nell’ultimo anno di prestito non può superare lo 0,5%.
Altra novità concerne il diritto di recesso che può avvenire anche senza motivazione entro 14 giorni dalla stipula. In precedenza tale possibilità era prevista solo nei casi di contratti conclusi a distanza oppure fuori dai locali commerciali del venditore.
Se poi l’acquisto a rate ha riguardato un bene che non è stato mai consegnato al consumatore, allora quest’ultimo ha diritto alla risoluzione del contratto che dovrà essere chiesta mediante invio di lettera di messa in mora. In tal caso la finanziaria deve restituire le rate già versate e poi può rivalersi sul negoziante.
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