Il committente o il responsabile dei lavori sono obbligati ad attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Obblighi del committente nei lavori in casa
Obblighi del committente nei lavori in casa. In particolare, il committente o il responsabile dei lavori devono:
– in fase di progettazione dell’opera prendere in considerazione “il piano di sicurezza e di coordinamento” ed il “fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera” che contiene informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti sul lavoro.
– trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per la realizzazione dei lavori; la mancata osservanza di tale obbligo comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro.
– informare sia l’impresa affidataria, sia quella esecutrice ed i lavoratori autonomi, del nominativo del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; questi nominativi devono essere anche indicati sul cartello di cantiere. Anche in tal caso, se la disposizione non viene rispettata, vi sono sanzioni da 500 a 1800 euro.
– assicurare che siano stati rispettati gli obblighi da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria nei confronti delle imprese esecutrici subappaltatrici. Se tale norma non viene rispettata è prevista o un’ammenda da 1000 a 4800 euro o l’arresto da 2 a 4 mesi.
Nel caso in cui sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese esecutrici, gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori consistono:
– nel nominare il coordinatore per la progettazione (sanzioni da 2500 a 6400 euro);
– nel trasmettere, prima che i lavori abbiano inizio, la notifica preliminare all’A.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro;
– nel nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori stessi; in caso di violazione di tale disposizione è prevista un’ammenda da 2500 a 6400 euro o l’arresto da 3 a 6 mesi.
Qualora il responsabile dei lavori o il committente siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge possono, loro stessi, svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori affidino i lavori in casa ad una sola impresa o ad un unico lavoratore autonomo, devono sempre rispettare i seguenti obblighi:
– verificare che l’impresa affidataria, impresa esecutrice e lavoratore autonomo, abbiano l’idoneità tecnico- professionale in relazione ai lavori che andranno svolti. In caso di violazione di tale disposizione è prevista un’ammenda da 1000 a 4800 euro o l’arresto da 2 a 4 mesi. Inoltre, si ritiene che nei piccoli cantieri tale requisito è soddisfatto mediante la presentazione da parte dell’impresa e del lavoratore autonomo del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e di un’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti;
– trasmettere all’Amministrazione concedente, prima che abbiano inizio i lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (DIA), una copia della notifica preliminare, il DURC dell’impresa o del lavoratore autonomo (in caso di violazione, sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro). Qualora manchi in piano di sicurezza e di coordinamento oppure il fascicolo delle caratteristiche dell’opera, se previsti, oppure qualora manchi la notifica preliminare, se prevista, o il DURC, ne deriva il venir meno del titolo abilitativi; cioè il titolo abilitativi concessi dall’Amministrazione, come ad esempio il permesso di costruire o la DIA, non sono più validi;
– chiedere all’impresa esecutrice una Dichiarazione dell’organico medio annuo che preveda distintamente le qualifiche, gli estremi delle denuncie dei lavoratori all’Inps, all’Inail ed alle Casse edili. Chiedere anche una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori. Nei piccoli cantieri, tale requisito è soddisfatto tramite la presentazione da parte delle imprese del DURC e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
In linea generale, il committente è obbligato sempre a visionare ed a controllare le attività svolte dai tecnici incaricati di seguire i lavori in casa.
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