
Permesso di costruire. Il rilascio del permesso di costruire comporta per il richiedente la partecipazione agli oneri conseguenti alle attività che determinano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e nello specifico l’obbligo di versare al Comune un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.
Permesso di costruire: costi per il titolare del permesso
Il Testo Unico Per l’Edilizia pone, per l’edilizia residenziale, a carico del titolare del permesso di costruire:
– una quota degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria proporzionata all’effettiva incidenza della costruzione sulla globalità delle opere pubbliche ( tali quote variano in base ad apposite tabelle parametriche stabilite dalle varie Regioni per classi di Comuni);
– una quota di contributo relativa al costo di costruzione, stabilita dalla Regione in funzione delle caratteristiche di costruzione, destinazione e ubicazione.
Permesso di costruire: Gli oneri di urbanizzazione
Cosa sono gli oneri di urbanizzazione? La realizzazione di nuovi insediamenti implica la graduale necessità che sia aumentato anche il fabbisogno di servizi pubblici; per tale motivo si è stabilito che per chi costruisce un edificio ha l’obbligo di partecipare alle spese necessarie a porre in essere tali opere di urbanizzazione.
Tali oneri sono aggiornati ogni cinque anni e costituiscono una fonte di finanziamento per i Comuni.
Il D.P.R. 380/2001 elenca dettagliatamente le opere di urbanizzazione che si dividono in:
1) opere di urbanizzazione primaria:
– strade residenziali;
– parcheggi e spazi di sosta;
– fognature;
– pubblica illuminazione;
– rete idrica e di distribuzione del gas e dell’energia elettrica;
– spazi di verde attrezzato;
– infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;
– cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai Comuni sulla base dei criteri definiti dalle Regioni;
2) opere di urbanizzazione secondaria:
– asili nido e scuole materne;
– scuole dell’obbligo e scuole superiori;
– delegazioni comunali;
– impianti sportivi di quartiere;
– chiese ed edifici religiosi;
– mercati di quartiere;
– centri sociali;
– aree verdi di quartiere;
– attrezzature culturali;
– attrezzature sanitarie (in esse sono ricompresse le opere e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, alla bonifica di aree inquinate).
La quota di contributo per gli oneri di urbanizzazione che l’intestatario del permesso di costruire deve corrispondere al Comune può essere, su richiesta dell’interessato:
– rateizzata;
– scomputata, in tutto o in parte, mediante l’impegno assunto dal costruttore di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione.
In quest’ultimo caso l’impegno del costruttore deve essere indicato nel permesso di costruire o in un atto unilaterale in cui lo stesso dichiara l’assunzione del relativo obbligo; inoltre, vi deve essere l’ indicazione sulle modalità di esecuzione delle opere e delle garanzie fornite dal Comune.
Comunque il Comune ha anche la facoltà di rifiutare l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, in sostituzione al pagamento, da parte del costruttore e richiedere invece il pagamento del contributo.
Permesso di costruire: Il costo di costruzione
Quando viene concesso il permesso di costruire è anche stabilita la quota di contributo riguardante il costo di costruzione. La modalità del relativo pagamento è stabilita dal Comune e comunque deve essere saldata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.
Il pagamento del contributo non costituisce una condizione di legittimità del permesso, anche se le varie Regioni possono decidere di non rilasciare il permesso se non a pagamento avvenuto.
Il costo di costruzione per i nuovi fabbricati è individuato periodicamente dalle Regioni in base ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata ed è aggiornato regolarmente.
Inoltre, con il provvedimento con cui le Regioni determinano l’ammontare dell’onere vengono individuate delle classi di edifici aventi proprietà superiori rispetto a quelle previste dalle norme in materia di edilizia agevolata. Per tali classi di edifici vi sono delle maggiorazioni del costo di costruzione non superiori al 50%.
Per gli interventi su immobili esistenti il costo di costruzione è stabilito dal Comune in base al costo degli interventi; inoltre, per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente , in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, l’autorità comunale può decidere che i costi di costruzione in tal caso non superino quelli previsti per le nuove costruzioni.
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