Permesso di costruire. Il rilascio del permesso di costruire comporta per il richiedente la partecipazione agli oneri conseguenti alle attivitĂ che determinano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e nello specifico lâobbligo di versare al Comune un contributo commisurato allâincidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.
Permesso di costruire: costi per il titolare del permesso
Il Testo Unico Per lâEdilizia pone, per lâedilizia residenziale, a carico del titolare del permesso di costruire:
–Â Â Â una quota degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria proporzionata allâeffettiva incidenza della costruzione sulla globalitĂ delle opere pubbliche ( tali quote variano in base ad apposite tabelle parametriche stabilite dalle varie Regioni per classi di Comuni);
–Â Â Â una quota di contributo relativa al costo di costruzione, stabilita dalla Regione in funzione delle caratteristiche di costruzione, destinazione e ubicazione.
Permesso di costruire:Â Gli oneri di urbanizzazione
Cosa sono gli oneri di urbanizzazione? La realizzazione di nuovi insediamenti implica la graduale necessitĂ che sia aumentato anche il fabbisogno di servizi pubblici; per tale motivo si è stabilito che per chi costruisce un edificio ha lâobbligo di partecipare alle spese necessarie a porre in essere tali opere di urbanizzazione.
Tali oneri sono aggiornati ogni cinque anni e costituiscono una fonte di finanziamento per i Comuni.
Il D.P.R. 380/2001 elenca dettagliatamente le opere di urbanizzazione che si dividono in:
1)Â Â Â opere di urbanizzazione primaria:
–Â Â Â strade residenziali;
–Â Â Â parcheggi e spazi di sosta;
–Â Â Â fognature;
–Â Â Â pubblica illuminazione;
–Â Â Â rete idrica e di distribuzione del gas e dellâenergia elettrica;
–Â Â Â spazi di verde attrezzato;
–Â Â Â infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;
–Â Â Â cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai Comuni sulla base dei criteri definiti dalle Regioni;
2)Â Â Â opere di urbanizzazione secondaria:
–Â Â Â asili nido e scuole materne;
–Â Â Â scuole dellâobbligo e scuole superiori;
–Â Â Â delegazioni comunali;
–Â Â Â impianti sportivi di quartiere;
–Â Â Â chiese ed edifici religiosi;
–Â Â Â mercati di quartiere;
–Â Â Â centri sociali;
–Â Â Â aree verdi di quartiere;
–Â Â Â attrezzature culturali;
–Â Â Â attrezzature sanitarie (in esse sono ricompresse le opere e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, alla bonifica di aree inquinate).
La quota di contributo per gli oneri di urbanizzazione che lâintestatario del permesso di costruire deve corrispondere al Comune può essere, su richiesta dellâinteressato:
–Â Â Â rateizzata;
–Â Â Â scomputata, in tutto o in parte, mediante lâimpegno assunto dal costruttore di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione.
In questâultimo caso lâimpegno del costruttore deve essere indicato nel permesso di costruire o in un atto unilaterale in cui lo stesso dichiara lâassunzione del relativo obbligo; inoltre, vi deve essere lâ indicazione sulle modalitĂ di esecuzione delle opere e delle garanzie fornite dal Comune.
Comunque il Comune ha anche la facoltĂ di rifiutare lâesecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, in sostituzione al pagamento, da parte del costruttore e richiedere invece il pagamento del contributo.
Permesso di costruire:Â Il costo di costruzione
Quando viene concesso il permesso di costruire è anche stabilita la quota di contributo riguardante il costo di costruzione. La modalità del relativo pagamento è stabilita dal Comune e comunque deve essere saldata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.
Il pagamento del contributo non costituisce una condizione di legittimitĂ del permesso, anche se le varie Regioni possono decidere di non rilasciare il permesso se non a pagamento avvenuto.
Il costo di costruzione per i nuovi fabbricati è individuato periodicamente dalle Regioni in base ai costi massimi ammissibili per lâedilizia agevolata ed è aggiornato regolarmente.
Inoltre, con il provvedimento con cui le Regioni determinano lâammontare dellâonere vengono individuate delle classi di edifici aventi proprietĂ superiori rispetto a quelle previste dalle norme in materia di edilizia agevolata. Per tali classi di edifici vi sono delle maggiorazioni del costo di costruzione non superiori al 50%.
Per gli interventi su immobili esistenti il costo di costruzione è stabilito dal Comune in base al costo degli interventi; inoltre, per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente , in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, lâautoritĂ comunale può decidere che i costi di costruzione in tal caso non superino quelli previsti per le nuove costruzioni.
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