
Varianti permesso di costruire. Dopo aver ottenuto il permesso di costruire può accadere che vi sia la necessità di apportare delle modifiche al progetto originario che aveva avuto l’assenso del Comune.
Varianti permesso di costruire
Tali modifiche o “varianti” consistono in degli interventi di lieve entità che vanno a modificare di poco il progetto. Per ottenerle è necessario presentare una richiesta che segue lo stesso iter previsto per il rilascio del permesso di costruire.
Le varianti possono essere richieste prima che inizino i lavori, ma anche in corso di svolgimento degli stessi e non sono autonomamente impugnabili in quanto costituiscono parte accessoria del permesso di costruire e non un autonomo atto a se stante.
Non costituiscono, invece, varianti quelle modifiche che stravolgono il progetto originario di modo che l’immobile risulti diverso nella struttura e nella sagoma. In tal caso occorre richiedere un nuovo permesso di costruire.
Nel caso, poi, bisogna intervenire con opere di lieve entità su edifici “vincolati” occorre preventivamente l’autorizzazione o il parere della competente autorità amministrativa.
E sempre nel caso di varianti di lieve entità da realizzarsi, invece, su altri edifici, non vincolati e non sottoposti a nessun tipo di tutela, occorre la presentazione della denuncia di inizio attività, sempre che questi non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia dell’immobile, non ne mutino la sagoma e non influiscano sui parametri urbanistici e sui volumi.
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