Vendita a misura e vendita a corpo. Il prezzo di vendita di un immobile, generalmente, viene determinato stabilendo un tanto per ogni unità di misura dell’immobile, cioè sulla base delle sue reali dimensioni (la cosiddetta vendita a misura).
Vendita a misura e vendita a corpo
Perciò, secondo l’art. 1537 cod. civ., l’acquirente può chiedere la riduzione del prezzo nel caso in cui la misura del bene venduto sia inferiore a quella stabilita nel contratto: se invece la misura è superiore, può scegliere di pagare il prezzo maggiore o recedere dal contratto se l’eccedenza supera la ventesima parte della misura dichiarata.
Questa norma, nell’interesse delle parti private, concede la facoltà a queste di deroga, concordando i parametri di tolleranza in più o in meno. Questo significa che anche la legge per il diritto di recesso può essere revocata dalle parti, essendo libere di cambiare la misura delle eccedenze rilevanti o di escludere la facoltà di recesso da parte dell’acquirente, obbligandolo a corrispondere la differenza del prezzo.
Così come possono concordare che un qualsiasi cambiamento del prezzo può portare alla risoluzione del contratto. In questo caso, l’indicazione della misura precisa è diretta non solo a individuare l’immobile venduto ma anche ad impegnare il venditore a rispettare la misura stessa che può influire sulla qualità del bene.
Se nulla è stabilito in precedenza, qualsiasi divergenza, anche minima, può essere rilevante.
Molto spesso l’immobile è venduto a corpo e il relativo prezzo di vendita è stabilito in relazione al valore globale del bene.
E’ questa la cosiddetta vendita a corpo che tiene conto non solo delle dimensioni del bene, ma anche del suo stato di manutenzione, della sua posizione e del suo stato giuridico che lo caratterizza.
Vendita a misura e vendita a corpo – di Redazione
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