
Rilascio del permesso di costruire. Prima di esaminare nel dettaglio le varie fasi del procedimento di rilascio del permesso di costruire bisogna soffermarsi su quali siano i soggetti legittimati a richiedere il permesso.
Rilascio del permesso di costruire: procedimento
Ai sensi del Testo Unico per l’Edilizia legittimati a chiedere il rilascio del permesso di costruire lo sono il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per richiederlo. In caso di immobili in comproprietà è necessario che tutti gli aventi diritto presentino domanda congiunta.
La legittimazione a richiedere il rilascio del permesso di costruire deve in ogni caso riconoscersi:
– al proprietario del suolo;
– al concessionario dei beni demaniali; all’usufruttuario, per gli interventi che non mutano la destinazione economico-sociale del bene;
– al titolare del diritto di superficie;
– al titolare del diritto di abitazione;
– all’enfiteuta, per la costruzione di fabbricati rurali;
– all’affittuario coltivatore diretto, che può effettuare dei miglioramenti del fabbricato rurale e della casa di abitazione;
– al conduttore di fondi urbani, per le riparazioni urgenti dell’immobile locato;
– all’assegnatario a riscatto di alloggio economico e popolare;
Non sono legittimati i meri possessori che non siano titolari di alcun diritto sul bene.
Ritornando ai vari momenti del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, esso consta di tre fasi: istruttoria, costitutiva, di comunicazione.
Rilascio del permesso di costruire: Fase istruttoria
A) Presentazione della domanda. Quest’ultima, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati a richiedere il permesso, deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia insieme ad alcuni documenti:
– attestazione sul titolo di legittimazione;
– elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio e in alcuni casi anche altri documenti previsti dalla normativa in vigore;
– autocertificazione riguardante la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie se il progetto interessa interventi di edilizia residenziale.
B) Comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento. Lo sportello Unico per l’Edilizia comunica al richiedente, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento. Il richiedente deve ricevere comunicazione di avvio del procedimento.
C) Svolgimento dell’istruttoria. Nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento deve:
– curare l’istruttoria;
– acquisire, tramite lo sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, i pareri dell’A.S.L.( se necessari in base alla normativa antincendio) o dei Vigili del fuoco, sempre che questi non siano stati già allegati alla domanda;
– formulare, a seguito di valutazione della conformità del progetto alla normativa urbanistico-edilizia, una proposta di provvedimento contenente la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga di dover apportare delle modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiederle entro 60 giorni illustrandone le ragioni. Nello stesso termine l’interessato deve pronunciarsi sulla richiesta di modifica e nel caso di adesione deve procedere a integrare la documentazione mancante entro 15 giorni. La richiesta di integrazione sospende il decorso del termine fino al suo relativo esito.
Il termine dei 60 giorni può essere interrotto dal responsabile del procedimento una sola volta, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, solo nel caso di motivata richiesta di documenti che debbano integrare la documentazione già presentata . In questo caso il termine inizia nuovamente a decorrere alla ricezione della documentazione integrativa.
Inoltre, se è necessario acquisire anche atti di assenso di altre amministrazioni , diverse dalle A.S.L. e dai Vigili del Fuoco, l’ufficio comunale competente convoca una conferenza di servizi. In sede di conferenza di servizi viene rilasciata anche l’approvazione del ministero per i beni ele attività culturali qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali. L’acquisizione degli atti di assenso e dell’indizione della conferenza sono curati dallo Sportello Unico per l’Edilizia.
Rilascio del permesso di costruire: Fase costitutiva
D) Adozione del provvedimento finale. Nel termine di 15 giorni dalla formulazione della proposta da parte del responsabile del servizio o dall’esito della conferenza il dirigente o il responsabile dell’ufficio adottano il provvedimento finale, ossia rilasciano o negano il rilascio del permesso di costruire.
L’eventuale diniego del rilascio deve essere adeguatamente motivato, mentre il permesso deve essere rilasciato in conformità degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, della disciplina urbanistico-edilizia in vigore.
E) Mancata adozione del provvedimento finale e intervento sostitutivo della Regione. Qualora siano decorsi i termini per l’adozione del provvedimento finale senza che questo sia stato adottato sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. L’interessato ha facoltà di opporsi entro 60 giorni mediante ricorso al T.a.r.
Fermo restando l’impugnabilità del silenzio-rifiuto, l’interessato può comunque richiedere allo sportello unico (con lettera raccomandata o atto notificato) che il dirigente o il responsabile dell’ufficio si pronunci entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Di tale istanza il responsabile del procedimento ne da notizia al sindaco in modo che il Comune adotti i provvedimenti necessari al fine di evitare l’intervento sostitutivo della Regione( intervento che l’interessato può chiedere una volta decorsi inutilmente i termini). Nei successivi 15 giorni la giunta regionale nomina un commissario ad acta che deve provvedere nel termine di 60 giorni. Trascorso anche tale termine , sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rigetto.
Rilascio del permesso di costruire: Fase di comunicazione
F) Il provvedimento finale è notificato all’interessato a cura dello sportello unico;
G) Affissione all’albo pretorio. Qualora si rilasci il permesso di costruire, di ciò è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio del Comune.
Rilascio del permesso di costruire – di Redazione
Buona sera scusatemi ma ho un grosso problema mia madre proprietaria di un immobile in parco nazionale e terze persone non autorizzate a nostra insaputa hanno chiesto la concessione edilizia sulla nostra proprietà senza che noi sapessimo niente. Tale persone hanno utilizzato questa C.E. edificando sulla nostra proprietà senza autorizzazione e ora chiedono il conto.
Potete consigliarmi per favore.