Se il condominio stipula un contratto d’appalto per la realizzazione di lavori edili l’amministratore di condominio deve rispettare degli obblighi ben precisi. Lavori di condominio: responsabilità dell’amministratore.
Lavori di condominio: responsabilità dell’amministratore. Innanzi tutto è previsto che il committente dell’opera debba seguire le misure di tutela generali previste dall’art. 15 del d.lgs 81 del 2008. Quest’ultimo prevede la necessità di valutare in fase di progettazione tutti i rischi per la salute e la sicurezza, di programmare la prevenzione, di regolare la manutenzione degli ambienti. Inoltre, il committente deve prendere in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera di cui all’art. 91 del D.Lgs. 81/2008.
Nel caso in cui siano previsti dei cantieri in cui vi sia la presenza di più imprese esecutrici, il committente ha l’obbligo di nominare un coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione. Inoltre, sempre il committente deve comunicare i nominativi alle imprese esecutrici.
Sia il committente che il responsabile dei lavori, qualora abbiano i requisiti previsti, possono svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione o di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il committente ha inoltre il dovere, anche se l’impresa appaltatrice è una sola o si tratti di lavoratore autonomo:
– di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’ impresa o del lavoratore in relazione ai lavori da commissionare, in maniera tale che essa sia conforme a quanto stabilito dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Qualora i lavori affidati prevedano un impiego di lavoratori inferiori a 200 al giorno e non siano tali da comportare rischi particolari il requisito innanzi detto si considera adempiuto
mediante la esibizione da parte delle imprese o del lavoratore autonomo del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, nonché del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione riguardante il possesso degli altri requisiti di cui all’Allegato XVII;
– di richiedere il possesso da parte delle imprese esecutrici della dichiarazione indicante l’organico medio annuo con l’indicazione delle varie qualifiche, nonché degli estremi delle denuncie dei lavoratori fatte all’Inail, Inps e alle Casse Edili; la dichiarazione riguardante il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Nei cantieri con numero di lavoratori inferiore a 200 uomini al giorno e riguardanti lavori non comportanti rischi particolari (di cui all’Allegato XI) il requisito di cui al periodo che precede si considera assolto tramite la esibizione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva.
– di inviare all’amministrazione concedente, prima che abbiano inizio i lavori la copia della notifica preliminare, nonché il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Qualora manchi il piano di sicurezza e di coordinamento, se previsto, oppure in assenza di notifica, se prevista, o ancora in mancanza del documento di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, ne deriva la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo e la relativa comunicazione all’amministrazione concedente da parte dell’organo di vigilanza.
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