La normativa anti-infortunistica si applica anche al proprietario dell’immobile che faccia eseguire dei lavori nella propria abitazione. Sicurezza cantiere. Responsabilità per lavori in abitazioni private.
Sicurezza cantiere. Responsabilità per lavori in abitazioni private. Una recente sentenza della Cassazione (n. 42465 del 1.12.2010) ha esaminato il tema della responsabilità penale del committente dei lavori in caso di infortunio subito dal lavoratore in cantiere.
In linea generale il privato che fa lavori in economia risponde di omicidio colposo, in caso di morte dell’operaio, qualora non si sia assicurato che la persona del lavoratore abbia adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.
La sentenza succitata della Cassazione ha riguardato il caso di un proprietario di un immobile che si era affidato per l’esecuzione di lavori edili nella propria abitazione a un lavoratore autonomo non iscritto in alcun elenco professionale, che a tal fine aveva usato una impalcatura priva di parapetti e aveva operato senza cintura di sicurezza e casco di protezione, ossia senza l’osservanza dei presidi di sicurezza previsti dalla legge.
Nello svolgimento dell’incarico il lavoratore precipitava accidentalmente dall’impalcatura ed il proprietario dell’abitazione che aveva commissionato il lavoro veniva processato per omicidio colposo intentato in quanto non aveva adottato i presidi anticaduta.
La sentenza chiarisce come sul committente gravi il generico obbligo di non esporre alcuno a rischi per la propria sicurezza derivanti dall’attività intrapresa.
Inoltre, anche se il contratto d’appalto determini il trasferimento dal committente all’appaltatore della responsabilità nell’esecuzione dei lavori, sono fatti salvi i casi in cui lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera; in quest’ultimo caso anch’egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore e può rispondere comunque dell’evento dannoso qualora questo sia conseguenza di una sua omissione colposa nel consentire l’inizio dei lavori in situazioni di pericolo. Inoltre, la sua responsabilità non può essere esclusa nemmeno quando abbia impartito le direttive da seguire per evitare situazioni di pericolo essendo a tal scopo necessario che egli ne abbia controllato con continua e adeguata diligenza la puntuale osservanza.
Sicurezza cantiere: limiti alla responsabilità del committente
Gli unici casi in cui può essere esclusa una responsabilità del committente riguardano i rischi specifici dell’attività propria dell’appaltatore o del prestatore d’opera ed i casi in cui sia stato nominato un responsabile dei lavori al quale vengono trasferiti gli obblighi imposti al committente.
Va precisato però che alcune sentenze della Cassazione hanno stabilito che la mera nomina del responsabile dei lavori non è sufficiente, essendo necessario altresì che ad esso sia conferita specifica delega riguardante gli adempimenti antinfortunistici.
In ogni caso sta di fatto che le responsabilità del committente e quelle dell’appaltatore sono concorrenti e non alternativi nel senso che il secondo non è liberato dall’inadempimento del primo agli obblighi assegnatigli dalla legge così come il committente non può nascondersi, salvo i casi isolati, dietro all’inadempimento dell’appaltatore se questo non rispetta i doveri impostigli dalla legge.
Nel caso in questione la Cassazione ha affermato che la mancata adozione dei presidi anticaduta che è stata la causa dell’evento mortale è addebitabile al committente; però dato che quest’ultimo non è tenuto nello specifico alla predisposizione di tali presidi, la sua responsabilità deriva dall’essere venuto meno agli obblighi di garanzia, ossia nell’aver incaricato dell’esecuzione dei lavori un soggetto non idoneo e nel non avergli impedito di operare in condizioni di pericolo.
Pertanto, sia il committente che il datore del lavoro sono tenuti a osservare le regole di prevenzione anche nell’ipotesi in cui l’esecuzione dell’attività lavorativa venga affidata a un prestatore autonomo d’opera.
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