
La rinegoziazione del mutuo è un nuovo accordo tra il cliente e la banca con cui il primo in genere vuole rinegoziare il tasso di interesse e/o la durata del mutuo. Surroga mutuo e rinegoziazione mutuo.
Surroga mutuo e rinegoziazione mutuo. E’ sempre possibile modificare le condizioni del mutuo tramite scrittura privata non autenticata, ma alcune volte la banca può richiedere che la rinegoziazione sia fatta per atto notarile o scrittura privata autenticata con conseguente aumento di spese per il cliente.
La portabilità del mutuo, o surroga, è stata introdotta dalla legge n. 40 del 2007 e prevede che il privato che abbia già un mutuo con una banca possa accordarsi con un’altra per avere un nuovo mutuo con cui estinguere quello originario.
Il nuovo mutuo sarà, però, garantito dalla stessa ipoteca già concessa a garanzia del prestito originario.
La succitata legge ha eliminato l’imposta sostitutiva ( del 0,25% per il mutuo ipotecario per la prima casa, del 2% per il mutuo per la seconda casa) e ha previsto la cancellazione delle penali in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Nel momento in cui si decida di usufruire della portabilità del mutuo bisogna considerare che ciò comporterà un ulteriore costo in quanto l’annotazione della portabilità dovrà essere effettuata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e quindi necessiterà dell’ausilio di un notaio. Ma ciò permetterà di poter scegliere un mutuo ipotecario più vantaggioso traendone comunque dei vantaggi finanziari importanti ( appunto la eliminazione dell’imposta sostitutiva).
E’ importante sapere che i richiedenti la surrogazione devono essere gli stessi del mutuo originario e che l’importo del mutuo non deve essere superiore al debito residuo del mutuo da sostituire e questo al fine di non perdere i benefici fiscali.
Per ciò che concerne la polizza incendio e scoppio già stipulata per il primo mutuo bisogna tenere a mente:
– che non è obbligatorio stipulare una nuova polizza;
– che la polizza assicurativa deve essere trasferita a favore della banca subentrante;
– che nel caso in cui la polizza incendio e scoppio venga pagata annualmente il debitore può decidere di cancellarla;
– che nel caso in cui la polizza abbia durata decennale e siano già state pagate tre annualità il debitore può decidere di disdire la polizza mediante lettera raccomandata da spedire alla compagnia assicurativa con due mesi di anticipo;
– che nel caso, invece, in cui il debitore abbia già pagato anticipatamente l’intera somma prevista dalla polizza per la copertura del mutuo ipotecario, allora la compagnia ha diritto di non accettare la cancellazione della polizza e di non rimborsare alcunché;
– che nel caso in cui la durata del mutuo sia allungata, la polizza deve essere opportunamente integrata.
La vecchia banca non può in alcun modo opporsi alla surroga del nuovo istituto di credito nell’ipoteca.
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