Scelta per la cedolare secca anche in dichiarazione dei redditi? Da poco l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un chiarimento in merito all’opzione sulla cedolare secca sugli affitti.
In particolare il chiarimento riguarda la possibilità di inserire nel modello 730 l’opzione per la cedolare.
E’ stato così affermato che per i contratti di locazione già in corso a far data dal 7 aprile 2011, la scelta per la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730/2012) è possibile solo nel caso in cui il locatore ha inoltrato la raccomandata all’inquilino prima della scadenza del versamento dell’acconto 2011.
Inoltre, è stato chiarito che per gli immobili di interesse storico ed artistico la tassazione si calcola non già sulla rendita catastale dell’immobile ma in base al canone di affitto.
Cosa succede invece a coloro che non sono riusciti ad ottemperare alle scadenze 2011 in materia di cedolare secca? Possono porre rimedio mediante la compilazione del modello 730?
A tal proposito l’Agenzia chiarisce che per i contratti di affitto già registrati al 7 aprile 2011, la scelta per la cedolare si fa in sede di dichiarazione dei redditi, sempre che si abbia provveduto a versare i relativi acconti per il 2011. Inoltre, è necessario aver inviato all’inquilino la raccomandata di rinuncia agli aggiornamenti di contratto entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto, ossia entro il 6 luglio 2011.
Occorre però precisare che nonostante tale disciplina, è accaduto che alcuni proprietari si siano dimenticati di inviare la raccomandata all’inquilino o di pagare l’acconto 2011. Che fare allora? Essi possono sopperire alla dimenticanza scegliendo la cedolare in sede di dichiarazione annuale dei redditi?
A tale domanda l’Agenzia ha risposto nel modo seguente. La soluzione al quesito si trova nelle istruzioni alla compilazione del modello 730. Qui è affermato che la scelta per la cedolare in sede di dichiarazione dei redditi ha valore solo se è stata preceduta dalla suindicata raccomandata all’inquilino e versamento dell’acconto. Solo ed unicamente nel caso in cui non sono previsti acconti da versare la raccomandata può essere inviata entro la scadenza della dichiarazione.
Qualora invece il proprietario si sia dimenticato di procedere solo al versamento dell’acconto? In tal caso si ritiene che tale dimenticanza od eventuali altri errori o pagamenti parziali in tema di versamenti possono essere sanati con il ravvedimento.
Concludendo si può affermare che se il contribuente si sia dimenticato di inviare la raccomandata all’inquilino ma abbia versato l’acconto, l’opzione per la cedolare non è valida. Di conseguenza il contribuente deve comunicare all’Agenzia l’imputazione all’Irpef dei pagamenti eseguiti mediante il codice della cedolare.
Se, al contrario, il contribuente ha spedito la raccomandata, ma non ha versato, o lo ha fatto solo in parte, l’acconto sulla cedolare, può confermare l’opzione per la cedolare in sede di dichiarazione dei redditi. Mentre le omissioni o gli errori nei pagamenti possono essere sanati mediante il procedimento del ravvedimento, da farsi entro il termine di scadenza della dichiarazione.
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