Il testamento: contenuto, forma e validità. Il testamento è l’atto mediante il quale una persona dispone a chi andranno i propri averi dopo la morte. Se manca il testamento, è la legge che dispone a chi andranno i beni del defunto e le relative attribuzioni. Nel primo caso si parla di successione testamentaria, nel secondo di successione legittima.
Il codice civile italiano limita in un certo modo la libertà di disporre dei propri beni mediante il testamento e ciò a causa delle regole che impongono di riservare ai legittimari, ossia a favore di determinati stretti familiari, una rilevante quota del patrimonio (la quota di legittima). Per cui, nel momento in cui si va a scrivere un testamento occorre tenere in considerazione tali regole onde evitare situazioni di conflitto tra gli eredi.
Contenuto
Il testamento può avere un contenuto non solo patrimoniale, ma anche di valore morale o religioso.
Quindi, con il testamento il testatore può stabilire sia a chi lasciare i propri beni patrimoniali, ma anche disporre ad esempio che si proceda, dopo la sua morte, alla cremazione del suo cadavere o ancora che si proceda alla celebrazione di funzioni religiose a suo suffragio.
Forma
Il testamento è un atto unilaterale, formato dalla volontà di un solo soggetto che vuole disporre dei propri beni per il periodo successivo alla sua morte. Per tale motivo il testamento non può assolutamente essere redatto congiuntamente da due o più persone.
Inoltre, il testamento è un atto a forma vincolata, ossia perchè sia valido occorre che sia redatto secondo le modalità imposte dalla legge e quindi mediante le forme del testamento olografo, pubblico o segreto.
Non è consentito dalla legge il testamento orale in quanto il nostro ordinamento sancisce il principio per cui ha valore solo la volontà testamentaria espressa in forma scritta mediante i tre tipi di testamento previsti dalla legge. Di conseguenza non valgono le espressioni formulate sul letto di morte o le confidenze fatte a persona di fiducia.
Il testamento può essere in qualsiasi momento revocato dal testatore fino al momento della sua morte. La revoca del testamento può avvenire sia in forma esplicita, ossia mediante la redazione di un nuovo testamento che indichi la volontà di abrogare quello precedente, sia in forma implicita, ossia mediante nuovo testamento che sia in tutto o in parte incompatibile con quello precedente, senza la necessaria indicazione che con esso si intende abrogare il testamento precedente.
Validità
Ai fini della validità del testamento occorre che il testatore, al momento della redazione del testamento, sia maggiorenne, non interdetto, capace di intendere e di volere. Può fare testamento la persona inabilitata.
Colui che si trova in amministrazione di sostegno, si ritiene abbia la capacità di testare a meno che il Giudice non accerti che si trovi in uno stato di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione o che nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno non sia indicata l’incapacità a testare.
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