Vendere casa è un passo importante, che richiede la conoscenza dei meccanismi del mercato immobiliare. Il primo step è la trattativa tra le parti. Trattativa vendita casa. Consigli nella vendita di un immobile.
Trattative di vendita immobiliare.
La compravendita di un immobile si definisce infatti al termine di un iter, che prevede una fase precontrattuale durante la quale acquirente e venditore, devono eseguire diversi atti preparatori per concludere il contratto.
Sono i cosiddetti atti propedeutici e prodromici alla firma del contratto definitivo di compravendita, ciascuno dei quali produce effetti giuridici. Si tratta degli atti che hanno lo scopo di stipulare il contratto definitivo di compravendita, ossia il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale, in cambio di un corrispettivo.
E’ difficile che l’acquisto di un’unità immobiliare si concluda in una fase unica con l’accordo tra venditore e acquirente e la stipula contrattuale dell’atto di trasferimento di proprietà. Nella maggior parte dei casi l’acquisto di una casa o di un immobile si effettua tramite mediatori o agenti che hanno il compito di promuovere la vendita e concludere l’affare.
Anche in assenza dei mediatori, le fasi per la compravendita immobiliare sono tre: le trattative precontrattuali, la sottoscrizione del contratto preliminare, la stipulazione del contratto definitivo.
In queste tre fasi si preparano documenti, accordi e contratti tra le parti, con scrupolosità e correttezza, per evitare errori che possono compromettere l’acquisto della casa stesso e provocare danni economici.
Nel corso delle trattative, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a comportarsi reciprocamente, secondo buona fede, con lealtà e correttezza, fornendo informazioni esatte per non dare adito a false aspettative della conclusione del contratto, per evitare di sostenere costi inutilmente.
Infatti chi, durante le trattative illude la controparte, e quindi non si comporta lealmente, può essere chiamato in causa per poi essere condannato al rimborso delle spese sostenute da chi aveva creduto nella conclusione dell’affare.
Lo svolgimento delle trattative non obbliga le parti a concludere l’affare, ma dà la possibilità a chi ha subìto un torto, di chiedere il risarcimento dei danni causati dal comportamento poco corretto della controparte che lo ha tratto in inganno.
Il cod. civile con l’art. 1337 prevede, in questi casi, una responsabilità precontrattuale, ma occorre che le trattative per acquistare casa siano in uno stato avanzato e che il recesso sia immotivato e privo di giustificazioni.
Trattativa vendita casa. Consigli nella vendita di un immobile – di Redazione
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