Tutela acquirente acquisto casa. Esiste una legge che tutela gli acquirenti di case “sulla carta”: è la n. 210 del 2004 ed il relativo decreto legislativo di attuazione (n.122 del 2005).
Tutela acquirente acquisto casa.
La normativa introduce innanzi tutto la fideiussione obbligatoria a carico del costruttore, finalizzata a garantire il denaro versato dall’acquirente. Ma la fideiussione non esaurisce le forme di tutela degli acquirenti che sono, tra l’altro:
-L’obbligo del rilascio di una polizza assicurativa per i vizi ed i difetti accertati successivamente alla costruzione della casa;
-L’obbligo di documenti che descrivano la casa; la documentazione va allegata al preliminare di vendita che a sua volta deve avere determinati contenuti minimi previsti dal decreto di cui sopra.
Tutela acquirente acquisto casa.
Quindi, in buona sostanza la normativa prevede a tutela dell’acquirente di una casa in costruzione la fideiusssione, la polizza assicurativa postuma ed il contratto preliminare.
Di queste tre forme di tutela parleremo specificatamente nel prossimo articolo. Qui ci soffermeremo invece sulle tipologie di casa che vengono garantite, sul quando scattano le garanzie, sull’inosservanza degli obblighi della normativa e altro ancora.
Ambito di applicazione della normativa
La normativa si applica alle case costruite e vendute da imprese di costruzione, società immobiliari e cooperative, per i quali è stato richiesto il permesso di costruire oppure un altro titolo abilitativo dopo la data del 21 luglio 2005; inoltre, è necessario che la casa sia ancora in costruzione.
La norma non garantisce solo l’acquisto di case ma anche di negozi, capannoni, box. Però, perché si attivi la garanzia è ulteriormente necessario che il compratore sia una persona fisica e il venditore un imprenditore.
Di conseguenza se è una società a procedere all’acquisto non avrà diritto ad alcuna garanzia, così come se a vendere è un privato, quest’ultimo non è tenuto a dare le suindicate garanzie.
In caso di cooperative edilizie, la tutela si applica sia ai soci che a coloro che pur non essendo soci hanno cominciato a versare denaro per l’acquisto della casa.
Inosservanza degli obblighi
Nel caso in cui le garanzie previste dalla normativa non vengano date all’acquirente occorre distinguere.
Se non è stata rilasciata la fideiussione è prevista la nullità relativa del preliminare, ossia la nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente.
Se non vengono osservate le disposizione previste in tema di contenuto del preliminare o se non viene consegnata la polizza postuma, non sono previste conseguenze. Per cui occorre rifarsi a quanto stabilito dal codice civile in materia di inadempimento.
Nel caso in cui il costruttore fallisca, la casa venga venduta all’asta e l’acquirente sia già stato immesso nel possesso della casa anche non essendone ancora il proprietario ma avendo solo firmato il preliminare, allora egli avrà il diritto di prelazione nei confronti di offerte provenienti da terzi alle stesse condizioni.
Tutela acquirente acquisto casa – di Redazione
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