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Uso diverso da quello pattuito locazione. Lettera tipo: come tutelarsi

15 Maggio 2013 by Redazione 1 commento

Uso diverso da quello pattuito locazione

Il locatore che usa l'immobile per finalità diverse da quelle pattuite nel contratto di locazione, ha l'obbligo di attenersi al contratto. L'uso diverso da quello contrattuale legittima il locatore a chiedere la risoluzione del contratto. Uso diverso da quello pattuito nella locazione di immobili. Lettera tipo

Infatti, l’articolo 1587 del Codice Civile dispone che il conduttore deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze.

Uso diverso da quello pattuito locazioneUso diverso da quello pattuito nella locazione di immobili. Nel caso in cui il conduttore faccia un uso diverso dell'immobile, rispetto a quello pattuito nel contratto, la tutela del proprietario può attuarsi attraverso la risoluzione del contratto di locazione.
A tale riguardo l’art. 80 l. n. 392/1978 detta una disciplina particolare per il settore della locazione degli immobili urbani. Tale norma, infatti, disciplina l'Uso diverso da quello pattuito e stabilisce che, se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto. Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile. Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.
Quindi i diritti che scaturiscono in capo al conduttore dal contratto di locazione è un diritto di godimento ma non senza limiti, ma un diritto di godere della cosa nei limiti di quanto pattuito con il proprietario dell'immobile.

Mentre in un primo momento la norma stabiliva che il locatore aveva un anno di tempo per chiederne il ripristino della destinazione d'uso concordata per l'immobile, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11345 11/5/2010, ha stabilito la possibilità di agire in qualsiasi momento a tutela dei propri interessi.
La normativa è applicabile in diversi casi: si pensi al passaggio da una destinazione ad uso non abitativo ad una utilizzazione abitativa dell'immobile o viceversa. Non solo, anche nell’ambito di una determinata tipologia contrattuale ci può essere un uso diverso da quello pattuito: si pensi a un utilizzo che trasforma l'uso di immobile previsto per le esigenze abitative transitorie del conduttore, in quello diverso di abitazione utilizzata per destinazione abitativa stabile e viceversa.

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    Commenti

    1. angelina dice

      4 Aprile 2021 alle 14:56

      grazie delle informazioni

      Rispondi

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