
L’Unione Inquilini ha, nei giorni scorsi, approntato e diffuso un vademecum per gli studenti fuori sede che stipulano un contratto di locazione ad uso transitorio. Vademecum contratti di locazione per studenti fuori sede
Vademecum contratti di locazione per studenti fuori sede. Il vademecum ha lo scopo di informare lo studente circa le cose da sapere prima di firmare un contratto di locazione.
– I contratti transitori per studenti fuori sede non sono contratti a canone libero, ma contratti i cui canoni vanno individuati all’interno degli accordi locali derivanti tra Sindacati Inquilini e Associazioni della proprietà.
– I contratti, anche quelli transitori, devo essere fatti per iscritto e devono essere registrati, in caso contrario sono nulli;
– Presso i Comuni sedi di Università, le sedi dei Sindacati Inquilini e sul sito del Ministero delle infrastrutture è possibile trovare un contratto tipo per locazioni transitorie per studenti fuorisede. Il vademecum chiarisce espressamente che va compilato e sottoscritto solo tale tipo di contratto in quanto altre tipologie contrattuali potrebbero contenere clausole vessatorie.
– I contratti di locazione ad uso transitorio per studenti fuorisede devono avere una durata che va da un minimo di sei mesi ad un massimo di trentasei mesi (articolo 5 legge 431/98);
– I contratti di locazione devono indicare espressamente la motivazione della transitorietà;
– Negli accordi locali stipulati da Sindacati inquilini e Associazioni della proprietà è consentito il subentro di altri studenti nel contratto, a patto che resti nell’appartamento locato almeno uno degli studenti che hanno firmato in origine il contratto di locazione;
– Al fine di poter affittare stanze, il proprietario dovrebbe avere un’autorizzazione dal Comune o dalla Prefettura, in mancanza il proprietario di locali non dovrebbe affittare stanze ;
– Quando si firma un contratto di locazione occorre sempre farsi dare una copia in originale con la firma del proprietario;
– Dalla stipula del contratto di locazione il proprietario ha trenta giorni per registrare il contratto; le spese di registrazione, da pagarsi una volta all’anno, sono a carico sia del proprietario che dell’inquilino nella misura del 50 per cento ciascuno;
– È opportuno che vi sia sempre una traccia del pagamento dei canoni di locazione; per cui occorre conservare le ricevute firmate dal proprietario, oppure effettuare i pagamenti mediante vaglia postali o bonifici, indicando naturalmente nella causale che trattasi di canone mensile;
– La legge n.431 del 1998 prevede che il canone da pagare è quello derivante dal contratto scritto e registrato, altre somme non sono dovute;
– Le spese condominiali non sono tutte a carico degli studenti fuorisede; infatti, in allegato agli accordi locali, oppure presso i Comuni o le sedi dei Sindacati Inquilini e presso il sito del Ministero delle infrastrutture è possibile trovare una tabella in cui vengono ripartite le spese di manutenzione tra l ’inquilino (lo studente) e il proprietario;
– Sono unicamente a carico del proprietario le spese per l’amministratore condominiale e quelle di assicurazione dello stabile ; occorre prestare dunque molta attenzione a che nel contratto di locazione non siano inserite tali voci a carico dell’inquilino, altrimenti quest’ultimo sarà costretto a pagare le relative spese.
– In sede di conguaglio delle spese condominiali è consentito sospendere il pagamento delle spese previo l’invio di una lettera raccomandata con la quale si chiedono al proprietario i giustificativi delle spese richieste. In tal modo si potrà verificare se le spese sono state effettivamente sostenute e se devono essere poste a carico dell’inquilino.
Vademecum contratti di locazione per studenti fuori sede – di Redazione
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