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Abusi edilizi: cos’è cambiato con la Scia

30 Gennaio 2013 by Redazione 1 commento

abusi edilizi

In tema di abusi urbanistico-edilizi le responsabilità e le relative sanzioni sono diverse a seconda dei soggetti che ne sono interessati ed a seconda del titolo abilitativi richiesto. Abusi edilizi: cos’è cambiato con la Scia. 

 

Abusi edilizi: cos’è cambiato con la Scia. A seguito del D.l. n. 40 del 2010 (attività edilizia libera), convertito dalla legge n. 73 del 2010, nonché della legge n. 122 del 2010 che ha introdotto la Scia sono aumentate le ipotesi di abusi edilizi.

Il Testo unico per l’edilizia ( D.P.R. 380/2001)  contiene la norma base in materia di responsabilità e abusi edilizi. In particolare l’art. 29 del T.U. prevede che

abusi edilizi

–    il titolare del permesso di costruire o il titolare di altro titolo edilizio equivalente, nonché il committente dei lavori e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, al piano regolatore nonché, insieme al direttore dei lavori, a quelle dei titoli edilizi e alle modalità esecutive da essi stabilite.

Tali soggetti sono tenuti, altresì, al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, ossia per la rimozione dell’abuso curata dal comune, a patto che non riescano a dimostrare di non essere responsabili dell’abuso.

–    per ciò che concerne la figura del direttore dei lavori egli non è considerato responsabile nel caso in cui abbia contestato la violazione agli altri soggetti, informando del relativo abuso il competente ufficio comunale.

Nei casi di abusi particolarmente gravi consistenti nella totale difformità o nella variazione essenziale dal titolo il direttore di lavori ha l’obbligo di rinunciare all’incarico. Qualora egli non si dimetta il competente ufficio comunale ne da comunicazione al Consiglio dell’ordine professionale di appartenenza che può sospendere dall’albo il direttore dei lavori da tre mesi a due anni.

–    Per le opere effettuate a seguito di presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità (ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale).

Ne deriva che in caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari.

Abusi edilizi: Le sanzioni

Precedentemente all’introduzione della Scia, della super-dia e dell’autorizzazione di avvio lavori le sanzioni erano predisposte in ragione alla mancanza o alla difformità dalla  concessione edilizia e dall’ autorizzazione edilizia. Con l’aumento dei nuovi titoli edilizi e le nuove discipline regionali il quadro generale è diventato più complesso.

Infatti per le opere  più rilevanti come le nuove costruzioni e le ristrutturazioni iin caso di attività svolta senza titolo o in difformità da esso la sanzione irrogata è di natura ripristinatoria, ossia volta alla demolizione o alla rimozione dell’opera, nonché di natura penale, prevedendosi la sanzione dell’arresto fino a due anni e un ammenda fino a euro 51.645.

Tale regime vale sia nel caso in cui il titolo abilitativi sia il permesso di costruire sia nel caso in cui la normativa regionale preveda invece la super-dia.

Le sanzioni previste per le opere minori, ossia per lavori soggetti a Scia o Dia (risanamento conservativo, restauro) che non modificano la destinazione d’uso, la sagoma e non incidono sui parametri urbanistici, sono sanzioni solo di tipo pecuniario il cui introito spetta al comune.

Esse vanno da 516 euro al doppio dell’aumento di valore dell’immobile conseguente all’abuso.Ulteriori sanzioni sono previste in tal caso qualora le opere abusive riguardino beni vincolati.
Nelle opere minori sono ricomprese anche quelle soggette a comunicazione di avvio lavori, come le opere di manutenzione straordinaria “leggera” così come definite all’art. 6 del T.U. per l’edilizia.

Infine, per l’attività edilizia libera, non soggetta a titoli abilitativi, non sono previste sanzioni qualora l’attività rispetti quanto indicato nel T.U. per l’edilizia; in caso contrario sono applicabili le sanzioni ordinarie.

Per ciò che concerne poi la possibilità di sanatoria gli articoli 36 e 37 del T.U. prevedono che fino all’irrogazione della sanzione amministrativa il proprietario della costruzione o il responsabile dell’abuso, se diverso, possono ottenere il titolo abilitativo in sanatoria sempre ché l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

In caso di sanatoria bisogna versare il doppio del contributo di costruzione oppure una sanzione il cui importo non è inferiore a 516 euro.

Interventi volti al risparmio energetico

La normativa nazionale e alcune leggi regionali accordano dei premi volumetrici in caso di raggiungimento di certe soglie di efficienza energetica o permettono di non conteggiare nella volumetria volumetria edificata gli extraspessori murari utili a ottenere certi livelli di isolamento termico.

interventi risparmio energeticoAnche in questi casi può accadere che le soglie di efficienza non vengano rispettate in sede di collaudo o che vengano meno in un secondo momento. Trattandosi di interventi effettuati in totale o parziale difformità dal titolo edilizio sono soggetti alla sanzione della demolizione o della rimozione così  come previsto dagli articoli 33  e 34 del T.U. per l’edilizia. Dal momento che molto spesso risulta difficile eseguire la demolizione senza recare pregiudizio alla parte eseguita in conformità, la sanzione consiste:

1)    in caso di difformità parziale del titolo, nel pagamento di una somma di denaro pari al doppio del prezzo di costruzione della volumetria extra;

2)    nel caso di difformità totale del titolo, nel pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell’aumento di valore dell’intero stabile.

Abusi edilizi: cos’è cambiato con la Scia – di Redazione

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Carlo dice

    30 Luglio 2013 alle 22:33

    Vorrei sapere se l’apertura abusiva di una finestra avvenuta nei primi anni novanta rientra nel campo di una parziale difformitá e se non pregiudica la commercialitá dell’immobile.
    Faccio presente che l’apertura non ha dato fastidio a nessuno per 20anni, nessuna lamentela.
    So comunque che c’è anche una forma di prescrizione dopo tanti anni essendo tale apertura terminata nel 1994
    Le piantine catastali sono aggiornate con la nuova apertura.

    Rispondi

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