Ai sensi del Testo Unico in materia Edilizia spetta alle Regioni determinare le sanzioni pecuniarie in caso di ritardo o mancato versamento del contributo di costruzione in misura però non inferiore a quanto previsto dal T.U. e non superiore al doppio. Contributo costruzione: omissione e mancato versamento .
Contributo costruzione: omissione e mancato versamento. Per cui il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60
giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60
giorni.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.
In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni saranno applicate le misure suindicate. Inoltre, nel caso di pagamento rateizzato del contributo le sanzioni si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
Si precisa che le sanzioni si applicano sia al ritardato o mancato pagamento del contributo di costruzione che a quello di urbanizzazione.
Il ritardo si conta dal momento del rilascio del permesso di costruire per ciò che concerne gli oneri di urbanizzazione, dalla scadenza del termine fissato per il pagamento al Comune per ciò che riguarda il costo di costruzione.
Lascia un commento