L’accollo del mutuo.
Si definisce accollo del mutuo il subentro di un soggetto al debito contratto dal mutuatario originario a seguito della vendita di un immobile su cui grava già un mutuo.
Dando luogo all’accollo del mutuo, sarà l’acquirente a farsi carico del rimborso del finanziamento e quindi a pagare le relative rate.
Ma prima di decidere se accollarsi o meno il mutuo, è sempre raccomandabile verificare con attenzione le condizioni e clausole del contratto esistente, onde constatarne l’effettiva convenienza, magari paragonandole con quelle di altri istituti di credito.
Chiaramente sarà la banca che ha erogato originariamente il mutuo a decidere se concedere o meno l’accollo del mutuo e per fare questo, richiederà al subentrante tutta la documentazione anagrafica e reddituale, per effettuare le dovute indagini del caso.
Occorre però precisare un fattore importante: la banca nel momento in cui dà il suo assenso all’accollo del mutuo, di fatto non libera il mutuatario originario dal debito contratto, questo perché l’accollo del mutuo stesso ha carattere cumulativo e non liberatorio.
Ciò vuol dire che se il liberante non dovesse ottemperare al pagamento, sarà il primo contraente a dover risponderne, rimanendo così coobbligato.
Nel caso in cui il mutuatario originario sia un costruttore, è fondamentale, prima di accollarsi il mutuo, verificare che la banca abbia provveduto a frazionare il finanziamento contratto sull’intero edificio, tra le varie abitazioni, ovvero in tante quote quante sono le unità immobiliari, per evitare il rischio di ritrovarsi a pagare il debito su tutti gli alloggi o appartamenti costruiti.
Altro controllo da effettuare è quello relativo all’ipoteca, ovvero accertarsi se essa riguardi solo l’immobile oggetto di acquisto o anche il terreno.
L’accollo del mutuo – di Stefania Guerrera
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